Corte costituzionale
Sentenza n. 467/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 467
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 467/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:467
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti del 4 novembre 1996
Parametri
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 39, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- legge n. 204 del 30 maggio 1995
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 1, comma 15, decreto legge n. 98 del 1° aprile 1995
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 69, e ss., statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 23723
Perche' si dia materia di un conflitto di attribuzione fra Regione (o Provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima lamenti la lesione della propria sfera di competenza costituzionale" (art. 39, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87) e che la lesione sia riferibile all'atto dello Stato in cui sorge il conflitto. Si deve invece escludere che il conflitto, diretto a lamentare una lesione di competenza costituzionale discendente da un atto legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro un atto di mera esecuzione di quest'ultimo, giacche', se cosi' non fosse, lo strumento del conflitto potrebbe essere impiegato per eludere il termine e le condizioni a cui l'art. 2, legge costituzionale n. 1 del 1948, subordina la proposizione, da parte della Regione o Provincia autonoma, della questione di legittimita' costituzionale in via principale. Cio' comporta anche che se la lesione lamentata si sostanzia e di esaurisce nella erronea applicazione della legge da parte dell'atto impugnato, senza che quest'ultimo, per il suo contenuto e i suoi presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per se' - e non gia' in quanto pura esecuzione della legge - pregiudizio alla sfera di competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia per un conflitto di attribuzione, restando aperta invece all'ente autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine di far valere la illegittimita' dell'atto impugnato, dato che, in questo caso, il denunciato pregiudizio non sarebbe riconducibile ad una autonoma attitudine lesiva di esso, ma esclusivamente al modo erroneo in cui e' stata applicata la legge. - Cfr. S. nn. 206/1975, 28/1979, 337/1989, 126/1990, 472/1995 e 215/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23724
Perche', in un giudizio su conflitto di attribuzione fra Regioni (o Province autonome) e Stato, la Corte costituzionale possa sollevate di fronte a se', come giudice 'a quo', in via incidentale, una questione di legittimita' costituzionale della norma di legge alla quale il provvedimento impugnato abbia dato attuazione, occorre che il giudizio promosso abbia un suo oggetto autonomo, e cioe' che si lamenti una lesione della sfera di attribuzioni riconducibili ad un atto in se' suscettibile di produrre tale lesione. In assenza di tale presupposto, infatti, la questione incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio per portare davanti alla Corte la questione di costituzionalita' di legge non tempestivamente impugnata. - V. S. nn. 140/1970, 517/1995 e 215/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23725
Sono inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati, con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, che nel ripartire fra le Regioni a statuto speciale il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.l. 1 aprile 1995, n. 98 (convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n. 204) quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale riferiti al periodo 1987-1989, omettendo, in base a ritenuta travisata lettura della su citata disposizione di legge, di contemplare le due Province fra le beneficiarie del riparto medesimo, avrebbe dato luogo a lesione della autonomia finanziaria attribuita alle Province autonome dallo Statuto speciale, in contrasto - fra l'altro - con l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, secondo il quale i finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle Regioni spettano anche alle Province autonome. La questione sollevata, invero, essendo pacifico che il decreto ministeriale impugnato e' atto meramente esecutivo della disposizione legislativa, e che quest'ultima individua in modo vincolante i beneficiari del contributo e il criterio di riparto, senza attribuire al Ministro, in proposito, alcuna discrezionalita', verte esclusivamente sulla portata di essa, - che secondo le ricorrenti impone di comprendere le Province autonome fra le beneficiarie del contributo, mentre, secondo il Ministro dei trasporti e la difesa del Presidente del Consiglio le esclude - per cui e' chiaro che, quale che sia l'interpretazione da accogliere, non vi e' materia per un conflitto costituzionale che abbia ad oggetto il decreto ministeriale. Atteso che, ove la legge si dovesse intendere nel primo dei due contrapposti significati, si sarebbe di fronte ad un atto amministrativo illegittimo per violazione di legge, e la lesione costituzionale lamentata non sarebbe che il riflesso di tale violazione, che le Province autonome avrebbero modo di far valere con i rimedi giurisdizionali ordinari, mentre, ove la legge dovesse intendersi nel senso contrario, se ne dovrebbe desumere che la lesione costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge non impugnata a suo tempo dalle ricorrenti. Con la conseguenza che la relativa censura potrebbe essere esaminata dalla Corte costituzionale solo se sollevata, in via incidentale, nel corso dei giudizi sul decreto ministeriale pendente innanzi ai giudici comuni competenti, non potendo la Corte, in un giudizio su conflitti di attribuzione privo - come il presente - di un suo oggetto autonomo, accedere alla richiesta, avanzata in via subordinata dalla Provincia di Trento, di promuovere essa stessa l'incidente di costituzionalita' come giudice 'a quo'. - V. le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione, in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996 (Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del d.-l. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti", proposti dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze