Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:453

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23712

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede, in presenza di piu' ordinanze che dispongono la custodia cautelare per reati in rapporto di connessione qualificata, l'unificazione del relativo termine di durata per la fase del giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi in cui il termine di fase sia unico, per essere stato il rinvio a giudizio disposto col medesimo provvedimento - in quanto <<il giudice 'a quo' parte dalla erronea premessa interpretativa di ritenere che, in ipotesi di piu' reati legati da connessione qualificata, il termine di fase sia ragguagliato per tutti i reati a quello previsto per l'imputazione piu' grave, anche se per essa non venga pronunciata condanna>>, finendo per obliterare completamente le conseguenze che, invece, immediatamente scaturiscono sul piano cautelare dalla sentenza di proscioglimento. Invero, la perdita di efficacia del titolo custodiale che consegue, a norma dell'art. 300, comma 1, del codice di rito, alla pronuncia della sentenza di proscioglimento per un determinato reato non puo' non riflettersi sul computo dei termini di fase relativi agli altri reati che presentino con il primo il qualificato nesso di collegamento dal quale scaturisce l'operativita' della norma denunciata; sicche' ove per tali reati i termini di custodia cautelare siano stati non ragguagliati alla pena stabilita dalla legge per ciascuno di essi, ma commisurati alla imputazione piu' grave, il proscioglimento da tale imputazione e, dunque, il venir meno dei relativi effetti cautelari, automaticamente dissolve il nesso tra i reati evocato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., proprio perche' si tratta di un nesso rilevante ai soli effetti del computo dei termini di durata delle misure e da raccordare, a norma dell'art. 303, comma 1, lettera b), dello stesso codice alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. - Cfr. S. n. 89/1996 red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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