Corte costituzionale
Sentenza n. 451/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:451
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23622
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 317-bis cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui, assegnando al tribunale per i minorenni la competenza a statuire sull'esercizio della potesta' dei genitori di figli naturali, non attribuiscono a detto giudice unitamente alla competenza in materia di affidamento dei figli minori e di regolamentazione dei rapporti tra i predetti e il genitore non affidatario, anche la competenza a pronunciarsi, con provvedimento avente contenuto ad effetto di titolo esecutivo, sulle questioni relative all'obbligo dei genitori di mantenere la prole, con particolare riferimento alla determinazione di un assegno mensile a carico del genitore non affidatario, in quanto - posto che il legislatore, al quale va riconosciuta la piu' ampia discrezionalita' nella regolazione generale degli istituti processuali, e' in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, sempreche' le medesime non risultino manifestamente irragionevoli - nell'ipotesi in cui, sia pure in vista dell'assolvimento dei compiti genitoriali conseguenti all'esercizio esclusivo della potesta' sul figlio, la questione proposta sia di natura patrimoniale, in tal caso la lite tra i genitori e' lite fra soggetti maggiorenni, sia pure con effetti sugli interessi del minore, e per di piu' di contenuto economico, sicche' il tribunale ordinario deve ritenersi piu' adatto perche' dotato di specifica esperienza; ed in quanto, con riferimento al preteso deteriore trattamento dei figli naturali riconosciuti (tenuti a rivolgersi tramite il genitore affidatario, a due diverse autorita' giudiziarie, ed a subire conseguenti rallentamenti e difficolta') rispetto ai figli legittimi, e' lo stesso intervento dell'autorita' giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi, tenuto conto che, mentre in presenza di persone unite in matrimonio non e' possibile che il legame giuridico tra le stesse esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima, e col divorzio poi), la convivenza 'more uxorio' puo' interrompersi immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi. - S. nn. 135/1980, 193/1987, 308/1991, 429/1991, 295/1995, 23/1996 e 65/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 317-bis del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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