Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1997

Corte cost., sent. 20 febbraio 1997, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1997
Data di deposito
20 febbraio 1997
Data di decisione
10 febbraio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:45

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23127

Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiche' - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perche' il procedimento di esecuzione ha la finalita' di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non e' priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresi', 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si e' affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <<soccombente>> dal pagamento delle spese nei casi <<retti da una 'ratio' unitaria>>, che e' quella di esimere da tale responsabilita' <<chi ha esercitato il diritto di querela, allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso>>, cui nessuna colpa puo' dunque essere ascritta. Sul punto, v. pure, S. n. 29/1992. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze