Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1997
Corte cost., sent. 20 febbraio 1997, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1997
- Data di deposito
- 20 febbraio 1997
- Data di decisione
- 10 febbraio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:45
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23127
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 666 cod. proc. pen., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali, poiche' - premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, non si rinviene nella Costituzione un principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali - occorre valutare di volta in volta la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore: scelta che, nella specie, appare ragionevole, perche' il procedimento di esecuzione ha la finalita' di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione, rimanendo ad esso estranea la regola della soccombenza, la quale ultima, invece, non e' priva di giustificazione nell'ipotesi del ricorso per Cassazione, in cui si realizza in pieno la fase contenziosa. - Cfr., altresi', 'ex multis', S. nn. 134/1993 e 30/1964, nelle quali si e' affermato che "la regola generale in materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, conosce varie eccezioni". Fra queste, l'esenzione del querelante <<soccombente>> dal pagamento delle spese nei casi <<retti da una 'ratio' unitaria>>, che e' quella di esimere da tale responsabilita' <<chi ha esercitato il diritto di querela, allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso>>, cui nessuna colpa puo' dunque essere ascritta. Sul punto, v. pure, S. n. 29/1992. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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