Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 443

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
443/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:443

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 31, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 36, legge n. 580 del 4 luglio 1967
  • art. 30, legge n. 580 del 4 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 23698

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 28 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), per difetto di rilevanza, poiche' tale disposizione si limita a prescrivere le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti denominati <<pasta di semola di grano duro>> e <<pasta di semolato di grano duro>>, mentre nei giudizi 'a quibus' non si pone un problema di denominazione dei prodotti ai quali si riferiscono gli illeciti amministrativi oggetto di contestazione, ma solo di presenza, in quei prodotti, di ingredienti diversi da quelli autorizzati con decreto del Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 30 della medesima legge. E' altresi' inammissibile la questione relativa all'art. 31 della legge n. 580 del 1967, in quanto tale disposizione ha ad oggetto la produzione di pasta con impiego di uova e ne prescrive le caratteristiche, mentre la possibilita' di utilizzare anche nella fabbricazione delle paste all'uovo ingredienti diversi risulta disciplinata e sottoposta a limitazioni dal precedente articolo 30. red.: G. Leo

Massima n. 23699

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, Cost. - dell'art. 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), in quanto la predetta norma, prevedendo il divieto di vendere o di detenere per la vendita pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nella stessa legge, non assume, per la parte che rileva nel presente giudizio (in cui si tratta di una fattispecie di impiego di ingredienti diversi da quelli autorizzati), un rilievo autonomo, discendendo il suo contenuto prescrittivo da quello di altre disposizioni, tra le quali l'art. 30. Pertanto, le censure che investono l'art. 36 devono ritenersi assorbite in quelle concernenti l'art. 30 ed in questo senso devono essere ritenute prive di fondamento. red.: G. Leo

Massima n. 23700

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, Cost., l'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (<<Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari>>), << nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia e' consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunita' europea>>, in quanto - posto che, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza opera, nella diversita' delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principi stabiliti nel trattato istitutivo della Comunita' europea agli artt. 30 e seguenti, e, quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate da oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria; il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato alla Corte costituzionale non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario e' suscettibile di provocare - l'interpretazione letterale e sistematica della legge 4 luglio 1967, n. 580 conduce alla univoca soluzione che questa, non solo non ha recepito il divieto, imposto dagli artt. 3 e 41 della Costituzione, di discriminare la produzione nazionale delle paste alimentari, ma lo ha del tutto ignorato, lasciando sul punto ampia discrezionalita' al regolamento - adottato ai sensi dell'art. 30 dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste (oggi Ministro per le politiche agricole) e con il Ministro dell'industria - nel contesto di una disciplina ispirata alla protezione delle tradizioni alimentari nazionali. Peraltro, la stessa idea che l'utilizzazione di ingredienti ulteriori, anche se leciti nella legislazione dei Paesi membri dell'Unione, debba essere sottoposta ad una autorizzazione nella quale possono essera tutelati interessi diversi dall'igiene e dalla salute umana o da altri valori cogenti per il trattato e per la Costituzione italiana, rende la disposizione che tale autorizzazione prevede senz'altro incompatibile con il principio costituzionale di non discriminazione della produzione interna. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della suindicata legge 4 luglio 1967, n. 580, sollevata dal pretore di Pordenone, in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 31 della suindicata legge 4 luglio 1967, n. 580, sollevata dal pretore di Pordenone, in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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