Corte costituzionale
Sentenza n. 44/1997
Corte cost., sent. 20 febbraio 1997, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 44/1997
- Data di deposito
- 20 febbraio 1997
- Data di decisione
- 10 febbraio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 9-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 3, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
- legge n. 81 del 25 marzo 1993
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 23101
Non e' fondata, con riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 l. 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede l'estensione alla carica di sindaco delle cause di incompatibilita' ivi contemplate per la carica, fra l'altro, di consigliere comunale, e dell'art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'estensione della pronuncia di decadenza per incompatibilita' dalla qualita' di sindaco, in quanto - posto che, in base alla riforma recata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), il sindaco, eletto direttamente, sebbene non sia scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di consigliere comunale, e' pur sempre membro del consiglio comunale con diritto di voto - in tale quadro sistematico l'unica interpretazione delle disposizioni impugnate conforme a Costituzione e' nel senso che le cause di incompatibilita' a suo tempo stabilite dalla legge per i consiglieri comunali (e che valevano 'ipso iure' anche per i sindaci quando questi erano eletti dai consigli nel proprio seno) - la cui 'ratio' consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialita' - valgono oggi anche per i sindaci direttamente eletti, tuttora componenti dei consigli e come tali compartecipi a pieno titolo delle relative funzioni. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), e dell'art. 9-bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale di Tempio Pausania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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