Corte costituzionale
Sentenza n. 435/1997
Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 435/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:435
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23704
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 97, n. 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che stabilisce la confisca del ciclomotore privo dei requisiti di cui all'art. 52 del medesimo decreto o che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista, poiche' non appare irragionevole la previsione della predetta sanzione amministrativa accessoria, quando si tratti non della mera assenza della documentazione valida ai fini della circolazione, ma del caso -certamente piu' grave- in cui risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Ne', peraltro, merita accoglimento la richiesta del giudice 'a quo' di apprezzare le diverse situazioni che in concreto potrebbero delinearsi e di considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il ciclomotore venga riportato a conformita', dato che, per superare il lamentato <<automatismo sanzionatorio>>, occorrerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento; ma una pronuncia additiva siffatta finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalita' legislativa. - Sulla <<ragionevolezza e proporzionalita' della confisca obbligatoria>>, cfr. S. nn. 110/1996 e 371/1994, le quali <<riguardano veicoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche se privi di carta di circolazione (che in un caso risultava scaduta, ma era pur sempre prorogabile, e nell'altro non era stata ancora rilasciata)>>. - V., altresi', S. n. 349/1997, con cui e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 93, comma 7, del codice della strada (in una vicenda in cui era stata disposta la confisca di un veicolo privo di carta di circolazione e munito di una <<provvisoria di tipo WW>>, per la quale non vi era alcuna possibilita' di regolarizzazione). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente e redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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