Corte costituzionale

Sentenza n. 435/1997

Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
435/1997
Data di deposito
23 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:435

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23704

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 97, n. 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che stabilisce la confisca del ciclomotore privo dei requisiti di cui all'art. 52 del medesimo decreto o che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista, poiche' non appare irragionevole la previsione della predetta sanzione amministrativa accessoria, quando si tratti non della mera assenza della documentazione valida ai fini della circolazione, ma del caso -certamente piu' grave- in cui risultino modificate le caratteristiche tecniche del mezzo. Ne', peraltro, merita accoglimento la richiesta del giudice 'a quo' di apprezzare le diverse situazioni che in concreto potrebbero delinearsi e di considerare l'ipotesi che, successivamente al sequestro, il ciclomotore venga riportato a conformita', dato che, per superare il lamentato <<automatismo sanzionatorio>>, occorrerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento; ma una pronuncia additiva siffatta finirebbe per invadere l'ambito riservato alla discrezionalita' legislativa. - Sulla <<ragionevolezza e proporzionalita' della confisca obbligatoria>>, cfr. S. nn. 110/1996 e 371/1994, le quali <<riguardano veicoli in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche se privi di carta di circolazione (che in un caso risultava scaduta, ma era pur sempre prorogabile, e nell'altro non era stata ancora rilasciata)>>. - V., altresi', S. n. 349/1997, con cui e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 93, comma 7, del codice della strada (in una vicenda in cui era stata disposta la confisca di un veicolo privo di carta di circolazione e munito di una <<provvisoria di tipo WW>>, per la quale non vi era alcuna possibilita' di regolarizzazione). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, numero 14, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente e redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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