Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:42
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 510 del 19 febbraio 1928
- regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927
Parametri
Massime
Massima n. 23120
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (recante: "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia"), in quanto - premesso che l'ACI gestisce l'Ufficio del PRA non soltanto ai fini privatistici della pubblicita' legale delle trascrizioni ed iscrizioni relative alla proprieta' ed agli altri diritti reali o privilegi, ma anche a fini pubblicistici; e considerato che queste diverse funzioni sono disciplinate da una molteplicita' di testi legislativi - il quesito, che, 'prima facie', potrebbe apparire omogeneo, perche' finalizzato all'eliminazione del PRA, investe con una sola domanda piu' contenuti eterogenei e puo' ingenerare equivoci per l'elettore, al quale non viene consentita la liberta' di esprimersi con chiara consapevolezza sull'unico contenuto normativo che puo' univocamente formare oggetto di una richiesta referendaria. - Cfr., pure, S. n. 291/1992, nella quale la Corte ha gia' osservato che la regolamentazione attuale della pubblicita' automobilistica e' <<contrassegnata da un intreccio inestricabile fra aspetti privatistici e funzione pubblicistica>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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