Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:42

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 510 del 19 febbraio 1928
  • regio decreto legge n. 436 del 15 marzo 1927

Parametri

Massime

Massima n. 23120

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (recante: "Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia"), in quanto - premesso che l'ACI gestisce l'Ufficio del PRA non soltanto ai fini privatistici della pubblicita' legale delle trascrizioni ed iscrizioni relative alla proprieta' ed agli altri diritti reali o privilegi, ma anche a fini pubblicistici; e considerato che queste diverse funzioni sono disciplinate da una molteplicita' di testi legislativi - il quesito, che, 'prima facie', potrebbe apparire omogeneo, perche' finalizzato all'eliminazione del PRA, investe con una sola domanda piu' contenuti eterogenei e puo' ingenerare equivoci per l'elettore, al quale non viene consentita la liberta' di esprimersi con chiara consapevolezza sull'unico contenuto normativo che puo' univocamente formare oggetto di una richiesta referendaria. - Cfr., pure, S. n. 291/1992, nella quale la Corte ha gia' osservato che la regolamentazione attuale della pubblicita' automobilistica e' <<contrassegnata da un intreccio inestricabile fra aspetti privatistici e funzione pubblicistica>>. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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