Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 3, legge n. 97 del 2 aprile 1979
  • art. 16, comma 3, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 16, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 14, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 23119

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, per l'abrogazione del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) - sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ",senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063."), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n. 97?>> - in quanto - posto che il referendum si propone di abrogare le disposizioni che consentono ai magistrati, previa autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, di accettare "incarichi di qualsiasi specie" e di "assumere le funzioni di arbitro" - il quesito e' conforme ai requisiti di chiarezza ed omogeneita' e non incorre in alcuna delle ipotesi di inammissibilita' sancite dall'art. 75 comma 2 Cost.; ed in quanto non si ravvisano altre ragioni di inammissibilita' desumibili dall'ordinamento costituzionale. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma 3 ("In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063."), come sostituiti dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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