Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 127, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 130, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 131, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 127, comma 5, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 128, comma 6, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 128, comma 7, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 121, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 133, comma 6, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 128, comma 4, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 128, comma 3, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 128, comma 5, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 133, comma 4, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 133, comma 9, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 130, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 133, comma 5, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23122

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") - nella parte in cui concerne l'abolizione, nella scuola elementare, dei moduli organizzativi con piu' maestri nelle classi - a causa dell'intrinseca mancanza di chiarezza della stessa. Infatti - posto che il presente 'referendum' non si propone un intento meramente eliminativo, ma mira, attraverso un'abrogazione parziale, alla sostituzione del sistema attualmente vigente con un sistema diverso, consistente nell'abolizione non del modulo, ma dell'obbligo di adottare il modulo stesso, quale unica, necessaria ed uniforme formula organizzativa di impiego dei docenti nella scuola elementare - dalla insuperabile incertezza circa il significato che si debba attribuire al quesito (se contro il modulo come tale o a favore dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche) deriva la mancanza di un fine obiettivo univoco dell'iniziativa referendaria in questione, rispetto al quale gli elettori possano esprimere una volonta' consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla disciplina vigente. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, nelle parti indicate in epigrafe, la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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