Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1997
Corte cost., sent. 10 gennaio 1997, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1997
- Data di deposito
- 10 gennaio 1997
- Data di decisione
- 9 gennaio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 148, n. 1, codice penale militare di pace
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 148, n. 2, codice penale militare di pace
Massime
Massima n. 23027
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148 n. 1 cod. pen. mil. pace, (c.d. diserzione propria), nella parte in cui non da' rilievo, in caso di mancato rientro al termine della libera uscita, all'eventuale "giusto motivo" del ritardo, previsto, invece, quale esimente del reato di diserzione c.d. impropria (mancato rientro in caserma al termine della licenza o del permesso), in quanto, benche' tra le fattispecie poste a raffronto vi siano profili di similitudine - determinati dalla profonda evoluzione che l'istituzione militare ha subito nell'ordinamento democratico alla luce del disposto dell'art. 52 Cost. e ravvisabili, ad esempio, nella disciplina dell'uso degli abiti civili e della facolta' di allontanarsi dal distretto, che delinea un ambito speciale e temporale di liberta' del militare in libera uscita, qualitativamente non dissimile da quello che gli e' riconosciuto durante il periodo di permesso o di licenza (artt. 5 e 12 l. n. 382 del 1978, contenente norme di principio sulla disciplina militare) - le stesse si differenziano, sia perche', mentre le licenze ed i permessi vengono concessi con apposito provvedimento autorizzativo ai singoli militari, questi fruiscono di libera uscita secondo turni e orari stabiliti con atto generale da rendere pubblico nell'ambito di ciascuna forza o corpo armato (artt. 45, 46 d.P.R. n. 545 del 1986, regolamento di disciplina militare), sia, sopratutto, perche' la libera uscita comporta, rispetto alla licenza e ai permessi, un piu' circoscritto ambito temporale di autodeterminazione; di tal che, nella libera uscita, l'irrilevanza dei giusti motivi dell'eventuale ritardo e' determinata dalla non irragionevole scelta del legislatore di accompagnare il riconoscimento di brevi periodi di liberta' individuale con una previsione che, pur lasciando intatta -in principio- la liberta' del militare di determinarsi, induca lo stesso ad una autolimitazione in ordine ad attivita' suscettibili di incidere negativamente sul rispetto dell'orario di rientro, realizzandosi in tal modo, nella previsione legislativa, un bilanciamento non privo di ragionevolezza tra liberta' di movimento e di autodeterminazione dei singoli militari ed effettivita' dell'istituzione militare. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, numero 1, del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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