Corte costituzionale
Sentenza n. 39/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 23109
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 63, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), limitatamente alle locuzioni: <<che secondo le leggi vigenti>>; <<ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati>>; <<nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM>> (da cui risulterebbe il seguente testo: <<I cittadini non sono tenuti all'iscrizione presso il Servizio sanitario nazionale>>), in quanto - premesso che, quando l'abrogazione parziale di una legge venga perseguita mediante la soppressione dal testo normativo di singole parole, si accentua l'esigenza di garantire al popolo la possibilita' di una scelta chiara, che e' insita nella logica dell'istituto del 'referendum' e che presuppone una domanda di abrogazione i cui effetti (sul piano normativo) siano realmente individuabili e possano essere effettivamente ottenuti con la soppressione delle parole delle quali si chiede l'abrogazione - la sottrazione dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, delle predette locuzioni non consegue l'effetto abrogativo che si vorrebbe far consistere nell'eliminazione dell'obbligo di assicurazione contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale, dal momento che, anche nel caso in cui venissero soppresse le parti di disposizione che si intende sottoporre a voto popolare, permarrebbe comunque il diritto alle prestazioni sanitarie previste per la generalita' dei cittadini ed il correlativo obbligo del Servizio sanitario nazionale ad erogarle. Pertanto, considerato che in definitiva agli elettori verrebbe proposta una falsa alternativa, la richiesta di 'referendum' non e' idonea ad incorporare il quesito prefigurato dai proponenti e non garantisce la possibilita' di una corretta espressione del voto. - Riguardo ad altra analoga richiesta di 'referendum' relativa all'art. 63 della legge n. 833 del 1978, seppure in una prospettiva piu' ampia, cfr.: S. n. 2/1995. - V., altresi', S. n. 16/1978, nella quale la Corte ha ribadito che <<Il contenuto abrogativo e' coessenziale all'istituto del 'referendum', quale e' configurato dall'art. 75 della Costituzione, che non implica affatto l'ammissibilita' di richieste comunque strutturate, comprese quelle eccedenti i limiti esterni ed estremi delle previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e non la sostanza del 'referendum' abrogativo>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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