Corte costituzionale
Sentenza n. 387/1997
Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 387/1997
- Data di deposito
- 11 dicembre 1997
- Data di decisione
- 27 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GUIZZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 16 del 7 settembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23706
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, della legge della Regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (recante: <<Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio>>) - a norma del quale le associazioni interregionali riconosciute sono bensi' ammesse a fruire dell'agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purche' possiedano anch'esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le associazioni di produttori della Regione, consistente nel disporre in Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualita', genuinita' e integrita' organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione - in quanto, posto che non puo' dirsi irragionevole richiedere, sia per le associazioni di produttori della Regione, sia per le associazioni a composizione interregionale, che le predette idonee strutture siano ubicate nel territorio della Regione che eroga i contributi e che deve, dunque, poter esercitare i necessari controlli; e considerato che nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio regionale in cui essi stessi operano, o di attivarsi perche' le associazioni interregionali cui aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio della medesima Regione; non sussiste nella disciplina denunciata alcuna contraddizione interna ne' alcuna incongruita' o evidente sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori agricoli ne', tantomeno, rispetto alla finalita' specifica, perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilita' di svolgere controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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