Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1997

Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
387/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:387

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 16 del 7 settembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23706

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, della legge della Regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (recante: <<Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio>>) - a norma del quale le associazioni interregionali riconosciute sono bensi' ammesse a fruire dell'agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purche' possiedano anch'esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le associazioni di produttori della Regione, consistente nel disporre in Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualita', genuinita' e integrita' organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione - in quanto, posto che non puo' dirsi irragionevole richiedere, sia per le associazioni di produttori della Regione, sia per le associazioni a composizione interregionale, che le predette idonee strutture siano ubicate nel territorio della Regione che eroga i contributi e che deve, dunque, poter esercitare i necessari controlli; e considerato che nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio regionale in cui essi stessi operano, o di attivarsi perche' le associazioni interregionali cui aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio della medesima Regione; non sussiste nella disciplina denunciata alcuna contraddizione interna ne' alcuna incongruita' o evidente sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori agricoli ne', tantomeno, rispetto alla finalita' specifica, perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilita' di svolgere controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze