Corte costituzionale
Sentenza n. 386/1997
Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 386/1997
- Data di deposito
- 11 dicembre 1997
- Data di decisione
- 27 novembre 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:386
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
- art. 3, comma 2, 'bis', decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 23701
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3, comma 2-'bis', del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (recante: <<Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale>>), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 - nella parte in cui prevede che soltanto per i dirigenti collocati in quiescenza dal I gennaio 1988 la pensione erogata dall'INPDAI si calcoli raddoppiando i massimali contributivi del precedente quinquennio - in quanto, premesso che il 'thema decidendum' proposto dal giudice rimettente e' identico a quello oggetto della sentenza n. 57 del 1993, con cui la questione e' stata dichiarata inammissibile per molteplici ragioni, nessuna delle quali e' venuta meno; durante il tempo da allora trascorso, vi e' stata una evoluzione di tutto il sistema di previdenza, che appare ora caratterizzato dal definitivo affermarsi di uno stretto rapporto fra contribuzione e prestazione come principio generale del sistema stesso, nell'ambito del quale l'opera del legislatore non puo' che articolarsi, fuori dai vecchi schemi del peculiare regime riguardante i dirigenti d'azienda dell'INPDAI, secondo le nuove coordinate di omogeneizzazione dei trattamenti. Pertanto, si deve ritenere, <<da una parte, che la pronuncia additiva prospettata dal giudice 'a quo' condurrebbe ad un risultato ancora piu' incoerente che nel 1993 e, dall'altra, che non e' consentito impostare ora la questione di costituzionalita' negli stessi termini, alla stregua dei quali questa Corte auspico' allora un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione della normativa in esame>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, d'occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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