Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:38
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 308 del 10 giugno 1969
- legge n. 1039 del 20 ottobre 1964
- legge n. 69 del 3 febbraio 1963
- art. 33, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 23117
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, per l'abrogazione della l. 3 febbraio 1963, n. 69 - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?>> - sia perche', a prescindere dall'opportunita' dell'esistenza di un Ordine professionale dei giornalisti e dall'interesse della collettivita' al corretto svolgimento dell'importante attivita' della comunicazione multimediale, la loro disciplina non ha contenuto costituzionalmente vincolato; sia perche' il quesito presenta i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneita', tenuto conto che la proposta referendaria investe l'intero testo normativo che concerne tutti gli aspetti, strettamente connessi fra loro, della professione di giornalista; sia, infine, perche' - tenuto presente, in via di principio, che la carenza del requisito della completezza non e' ravvisabile per il solo fatto che non siano investiti tutti gli altri frammenti, richiami o parti di norme che, in conseguenza dell'abrogazione, verrebbero a subire i normali effetti caducatori o di adattamento da parte del giudice o del legislatore; e che l'incompletezza e', invece, ravvisabile solo quando la stessa norma o lo stesso principio oggetto del referendum costituiscano il contenuto essenziale di un altro autonomo corpo normativo che, sopravvivendo all'eventuale abrogazione per voto popolare, determinerebbe un'intollerabile contraddizione, traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori - il quesito medesimo presenta anche il requisito della completezza, la normativa residua riguardando aspetti talora marginali del regolamento della professione di giornalista, ovvero aspetti la cui permanenza e' compatibile con l'eventuale abrogazione della legge in questione. - S. nn. 11/1968, 98/1968, 16/1978, 71/1991. red.: S. Di Palma
Massima n. 23118
Nei giudizi di ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo sono legittimati ad intervenire soltanto il Governo, nonche' i delegati ed i presentatori (nella specie, e' stata esclusa la legittimazione ad intervenire del Consiglio nazionale e di consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti). - S. nn. 10/1972, 47/1991, 32, 33 e 37/1993. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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