Corte costituzionale
Sentenza n. 375/1997
Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 375/1997
- Data di deposito
- 5 dicembre 1997
- Data di decisione
- 26 novembre 1997
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:375
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23664
Va ribadito che, anche nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la legittimazione a parteciparvi, allo stato della disciplina vigente, spetta soltanto ai soggetti dai quali e nei cui confronti il conflitto e' stato sollevato. (In applicazione di tale principio, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con riferimento alla delibera con cui il Senato, nella seduta del 7 maggio 1997, ha qualificato le dichiarazioni - di cui il senatore Emilio Boso era stato chiamato a rispondere in processo penale per diffamazione - opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dal signor Giampiero Cioffredi - parte offesa nel menzionato procedimento - di costituirsi in giudizio o di poter spiegare intervento). - Cfr. S. n. 419/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23665
Come in piu' occasioni si e' precisato, il vaglio della Corte costituzionale nel giudizio sul conflitto tra poteri dello Stato, allorche' il conflitto verta su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilita' di "opinioni espresse", ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e' circoscritto ad un controllo sulla "non arbitrarieta' della delibera parlamentare" esplicandosi esclusivamente in una "verifica esterna". Nel sistema delineato dalla norma costituzionale spetta infatti alle Camere valutare la sussistenza delle condizioni della insindacabilita', ne' la Corte, in questa sede, e' chiamata a giudicare sul merito della decisione adottata, ma soltanto ad accertare se vi sia stato un uso distorto del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul loro esercizio, e quindi soltanto a verificare la regolarita' dell' 'iter' procedurale e la sussistenza dei presupposti richiesti dal precetto costituzionale, e cioe' la riferibilita' dell'atto alle funzioni parlamentari, posto che e' appunto il nesso funzionale il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono cosi' di frequente nell'attivita' politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della garanzia ad essi accordata. Certamente, nell'esperire il controllo di sua competenza, la Corte deve tener conto che la funzione parlamentare, a differenza da altre funzioni, "specializzate" - che pur godono di analoghe, anche se non identiche, garanzie - ha natura generale ed e' libera nel fine. Tuttavia, se e' vero che essa non si risolve negli atti tipici, e ricomprende anche quelli presupposti e conseguenziali, non vi si puo' ricondurre l'intera attivita' politica svolta dal deputato o dal senatore, cio' che finirebbe per vanificare il suddetto nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un privilegio personale. - Riguardo all'ambito del giudizio della Corte sui conflitti di attribuzione sorti in relazione a delibere parlamentari di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost., v. in particolare, S. n. 265/1997 e, in precedenza, S. nn. 1150/1988 e 443/1993. Sulle differenze tra le garanzie ex art. 68, comma primo, Cost., e quelle accordate a tutela di funzioni "specializzate", come quelle riconosciute dall'art. 5 legge 3 gennaio 1981, n. 1, ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura. v. S. n. 148/1983. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23666
In ordine all'applicazione delle prerogative di deputati e senatori, previste dall'art. 68, primo comma, Cost., quanto alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" nell'esercizio delle loro funzioni, pur spettando, senza dubbio, alle Camere, senza essere condizionate dagli orientamenti della giurisprudenza ordinaria, valutare la sussistenza delle condizioni della insindacabilita', gli effetti della dichiarazione di insindacabilita' - non limitati, una volta adottata, alla durata della legislatura - e i suoi innegabili riflessi sull'esercizio della giurisdizione (esonero della responsabilita' del parlamentare; obbligo per l'autorita' giudiziaria di prendere atto della delibera parlamentare, salva solo la possibilita' di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza" di essa) pongono tuttavia, al tempo stesso, l'esigenza che le Camere si attengano a canoni il piu' possibile chiari ed univoci nell'esplicazione del loro potere. Al qual proposito va segnalato che nel sistema attuale la proposta (argomentata) della Giunta delle elezioni e delle immunita' puo' essere disattesa dall'Assemblea senza alcun dibattito e che, per assicurare il massimo di trasparenza della procedura, si e' gia' discusso in sede parlamentare sull'opportunita' di integrare i regolamenti. La congruita' delle procedure parlamentari e la loro articolazione e l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari - come anche si e' rilevato nella decisione su un conflitto (sent. n. 379/1996) concernente particolarmente la insindacabilita' di "voti dati" - rappresentano del resto per il Parlamento un problema, se non di legalita', certamente di conservazione della legittimazione dei suoi istituti di autonomia. - Cfr. S. nn. 443/1993, 265/1997, 129/1996 e 379/1996 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Massima n. 23668
Spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., secondo la delibera adottata nella seduta del 7 maggio 1997, delle opinioni diffuse da un'agenzia di stampa e da un quotidiano il 15 gennaio 1997, per cui il senatore Erminio Boso, in seguito a denuncia-querela del signor Giampiero Cioffredi, e' stato sottoposto a procedimento penale per diffamazione. Le contrarie conclusioni espresse nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita', risultano infatti ampiamente ponderate nel corso della discussione e quindi superate, in Assemblea, della considerazione che le dichiarazioni incriminate erano state rese mentre si procedeva all'esame del decreto-legge sugli immigrati (n. 489 del 1995) del quale, dopo un dibattito nel quale il confronto politico fu particolarmente aspro, venne negata la conversione. Anche se le dichiarazioni in questione non possono ritenersi, sul piano strettamente formale, riproduttive degli interventi del senatore Boso in commissione affari costituzionali, ove si esaminavano numerosi emendamenti, tra cui molti presentati dallo stesso Boso, non puo' dirsi tuttavia arbitraria la valutazione dell'Assemblea in base alla quale le dichiarazioni oggetto dell'imputazione sono state qualificate come "divulgative di una scelta politica", tradottasi in puntuali atti funzionali (oltre ai menzionati emendamenti, in un disegno di legge formulato, insieme ad altri parlamentari, su sua iniziativa). Cosicche' e' da escludersi che nel caso possa configurarsi - alla luce dei principi elaborati in materia dalla Corte costituzionale - un esercizio del potere parlamentare che con invasione delle attribuzioni degli organi giurisdizionali rechi un ingiustificato 'vulnus' ai diritti fondamentali della persona. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Boso, diffuse il 15 gennaio 1996, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del Senato il 7 maggio 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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