Corte costituzionale
Sentenza n. 374/1997
Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/1997
- Data di deposito
- 5 dicembre 1997
- Data di decisione
- 26 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:374
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
- art. 6, comma 2, legge n. 29 del 7 febbraio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 23589
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) - i quali disciplinano, in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi, il versamento da parte della gestione di provenienza, a quella di destinazione, dei contributi di propria pertinenza -, <<nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale>>, in quanto il giudice 'a quo' muove da una inesatta interpretazione del sistema normativo, secondo la quale il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione previdenziale di destinazione e, quindi, la possibilita' futura del dipendente di usufruire delle prestazioni previdenziali corrispondenti. Invero, premesso che occorre distinguere il rapporto previdenziale-assicurativo, che riguarda, da un lato, il lavoratore (e il datore di lavoro) e, dall'altro, l'ente previdenziale alla cui gestione quegli e' iscritto, dal rapporto tra i due enti previdenziali, che si instaura nel caso in cui si provveda alla ricongiunzione dei periodi assicurativi; nell'ambito del primo rapporto, il principio generale espresso dall'art. 2116 cod. civ. e' quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio <<di automaticita' delle prestazioni>>, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione, in base al disposto dell'art. 2116 citato, <<salvo diverse disposizioni delle leggi speciali>> - il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso -, e costituisce un logico corollario della finalita' di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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