Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 6, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23115
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) - sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente alle seguenti parti: articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole:"4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al'"ed alle parole:"deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva"?>> - in quanto - posto, da un lato, che l'intenzione dei promotori e' quella di ridurre al massimo la pubblicita' televisiva e radiofonica delle reti della concessionaria pubblica (la proposta referendaria mira a modificare il testo legislativo nei seguenti termini: "La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 2 per cento nel corso di un'ora"); e, dall'altro, che il giudizio di ammissibilita' del referendum abrogativo ha ad oggetto, in relazione alla struttura del quesito, anche l'accertamento dell'esistenza di altre (ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa) ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale - il fine oggettivato nella domanda referendaria appare perseguito in modo contrario alla logica dell'istituto, giacche' viene adottata non una proposta referendaria puramente ablativa, bensi' innovativa e sostitutiva di norme, come risulta dall'individuazione, nella struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di mere locuzioni verbali, peraltro inespressive di qualsiasi significato normativo, del profilo di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa, non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative, ma costruita attraverso la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, con la conseguenza che, nella specie, si fuoriesce dallo schema tipo dell'abrogazione "parziale", proponendosi al corpo elettorale non gia' una sottrazione di contenuto normativo, bensi' una nuova norma direttamente costruita. - S. nn. 16/1978, 28/1987, 28/1993, 1/1995, 8/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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