Corte costituzionale
Sentenza n. 353/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
- legge n. 39 del 28 febbraio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23559
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, - il quale, "nel prevedere l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, non discriminerebbe i casi umani piu' dolorosi, cosi' negando loro tutela" - in quanto le ragioni della solidarieta' umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si e' fatto carico il legislatore. Lo Stato non puo' infatti derogare, di volta in volta, con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, dalle regole poste a difesa della collettivita' nazionale, stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza. - Cfr. S. n. 129/1995, con la quale la Corte, "sottolineando la distinzione fra le due figure dell'espulsione prevista nel testo originario del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, ritenne necessario garantire la valutazione discrezionale di pericolosita' sociale soltanto per la misura di sicurezza". red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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