Corte costituzionale

Sentenza n. 353/1997

Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/1997
Data di deposito
21 novembre 1997
Data di decisione
13 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:353

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23559

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, - il quale, "nel prevedere l'espulsione dal territorio nazionale degli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, non discriminerebbe i casi umani piu' dolorosi, cosi' negando loro tutela" - in quanto le ragioni della solidarieta' umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si e' fatto carico il legislatore. Lo Stato non puo' infatti derogare, di volta in volta, con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, dalle regole poste a difesa della collettivita' nazionale, stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza. - Cfr. S. n. 129/1995, con la quale la Corte, "sottolineando la distinzione fra le due figure dell'espulsione prevista nel testo originario del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, ritenne necessario garantire la valutazione discrezionale di pericolosita' sociale soltanto per la misura di sicurezza". red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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