Corte costituzionale
Sentenza n. 350/1997
Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 350/1997
- Data di deposito
- 21 novembre 1997
- Data di decisione
- 13 novembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 78, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 3, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
- art. 12, comma 1, legge n. 222 del 23 novembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 23556
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - degli artt. 74, comma primo, e 78,comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, interpretati, secondo "il diritto vivente" nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale da' diritto alle prestazioni INAIL, debba intendersi la "capacita' di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non "la capacita' di lavoro specifica", o quella capacita' riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sorto non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto allo scopo di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, anche il riferimento al concetto di capacita' di lavoro generica consente - tramite il criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia gli oneri che l'INAIL dovra' sopportare, sia i corrispondenti contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle stesse malattie. L'interpretazione assunta in termini di diritto vivente, pur presentando margini di opinabilita', non lede il parametro costituzionale indicato, ove si consideri che assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma secondo, Cost.) non impone necessariamente che agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano tradotti in una lesione della capacita' lavorativa specifica maggiore di quella generica. Del resto, l'accoglimento della questione andrebbe ad alterare in maniera assai sensibile l'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative. - S. nn. 179/1988, 87/1991, 100/1991, 356/1991 e 485/1991. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, e 78, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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