Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
34/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 6, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, comma 5, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 8, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 4, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 7, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 9, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 4, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 16, comma 4, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 2, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
  • art. 6, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23113

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 13 aprile 1988 n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni e responsabilita' dei magistrati) - limitatamente a: articolo 2 - comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato"; articolo 4 - comma 1, limitatamente alle parole: "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri"; - comma 2, limitatamente alle parole "contro lo Stato"; articolo 6 - rubrica ("Intervento del magistrato nel giudizio"); - comma 1 ("Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non puo' essere chiamato in causa ma puo' intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza."); - comma 2, limitatamente alle parole: "nel giudizio di rivalsa se il magistrato non e' intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato"; - comma 3 ("Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non puo' essere assunto come teste ne' nel giudizio di ammissibilita', ne' nel giudizio contro lo Stato."); articolo 7; articolo 8; articolo 9 - comma 2 ("Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa."); articolo 16 - comma 4, limitatamente alle parole: "in sede di rivalsa,"; - comma 5, limitatamente alle parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8" ?". - in quanto - posto, da un lato, che la l. n. 117 del 1988, nel disciplinare il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilita' civile dei magistrati, preordina un articolato sistema, nel quale vengono individuati i casi in cui puo' essere chiesto il risarcimento per un danno ingiusto per effetto di un atto o provvedimento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, e che con la stessa legge viene disciplinata l'azione risarcitoria per tali atti contro lo Stato e le condizioni per esperirla, la facolta' di intervento nel giudizio del magistrato, l'azione di rivalsa dello Stato, con i relativi limiti, nei confronti del magistrato, oltre agli effetti disciplinari che per quest'ultimo possono prodursi; e, dall'altro, che, secondo le intenzioni dichiarate dal comitato promotore, la consultazione popolare e' volta all'affermazione di una responsabilita' civile dei magistrati diretta (nei confronti del danneggiato) e piena (quanto alla misura del risarcimento), che le norme vigenti escludono a favore di una responsabilita' indiretta e limitata - il quesito referendario, proprio rimuovendo l'espressione "contro lo Stato", di per se' non espressiva di un autonomo contenuto normativo, nel contesto che disciplina l'azione di risarcimento, determina una assoluta ed oggettiva mancanza di chiarezza della domanda referendaria, risultando tale domanda del tutto equivoca in ordine alla posizione dello Stato e potendo la stessa intendersi orientata a due diversi e contrastanti obiettivi: alla eliminazione della responsabilita' dello Stato, nei cui confronti l'azione di risarcimento non dovrebbe, ne' potrebbe essere piu' rivolta, oppure, alternativamente, ad una (possibile) affermazione di responsabilita' del magistrato con la (eventualmente) concorrente e coesistente responsabilita' dello Stato, senza che, in quest'ultimo caso, ne siano in alcun modo disciplinate le modalita'. - S. nn. 16/1978, 27/1981, 36/1993, 6/1995. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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