Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:33
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 831 del 20 dicembre 1973
- legge n. 570 del 25 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 23112
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della l. 25 luglio 1966 n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della l. 20 dicembre 1973 n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori", in quanto - posto che le leggi nn. 570 del 1966 e 831 del 1973 hanno complessivamente ad oggetto la disciplina della progressione nelle qualifiche piu' elevate della magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicita' ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema, conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale unitarieta', non inciso dalla parziale diversita' che pur caratterizza talune modalita' applicative - il quesito referendario risponde a requisiti di omogeneita' e chiarezza; ed in quanto la domanda referendaria non lede neppure, attraverso l'abrogazione delle norme, l'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale, in considerazione del fatto che le norme in oggetto disciplinano esclusivamente alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che puo' essere diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni di continuita', ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo, il quale, in ipotesi, non inciderebbe sull'organico, ma solo sulle modalita' della dotazione degli uffici. - S. nn. 16/1978, 29/1987, 5/1995 red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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