Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:33

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 831 del 20 dicembre 1973
  • legge n. 570 del 25 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 23112

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della l. 25 luglio 1966 n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della l. 20 dicembre 1973 n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori", in quanto - posto che le leggi nn. 570 del 1966 e 831 del 1973 hanno complessivamente ad oggetto la disciplina della progressione nelle qualifiche piu' elevate della magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicita' ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema, conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale unitarieta', non inciso dalla parziale diversita' che pur caratterizza talune modalita' applicative - il quesito referendario risponde a requisiti di omogeneita' e chiarezza; ed in quanto la domanda referendaria non lede neppure, attraverso l'abrogazione delle norme, l'esistenza stessa di un principio, di un organo o di un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale, in considerazione del fatto che le norme in oggetto disciplinano esclusivamente alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che puo' essere diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di cassazione, senza che si possano, per cio' solo, ipotizzare soluzioni di continuita', ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo, il quale, in ipotesi, non inciderebbe sull'organico, ma solo sulle modalita' della dotazione degli uffici. - S. nn. 16/1978, 29/1987, 5/1995 red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze