Corte costituzionale
Sentenza n. 326/1997
Corte cost., sent. 7 novembre 1997, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/1997
- Data di deposito
- 7 novembre 1997
- Data di decisione
- 27 ottobre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:326
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23531
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ., <<nella parte in cui non impone l'obbligo di astensione al giudice della causa di merito, che abbia concesso un provvedimento d'urgenza 'ante causam'>>, in quanto - premesso che la concessione del predetto provvedimento si fonda solo sui presupposti del pregiudizio irreparabile e del 'fumus boni iuris'; e considerato che la struttura sommaria della cognizione si configura semplicemente come assunzione, <<nel modo che il giudice ritiene piu' opportuno>>, degli atti istruttori <<indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto>>, e non puo', per definizione, interferire con la cognizione piena, al cui esito soltanto matura la decisione del merito - l'ipotizzabile coinvolgimento in concreto di quel giudice nel merito nella causa, al di la' di quanto richiesto dalle esigenze della decisione cautelare, rappresenta una eventualita' anormale, che puo' essere effetto soltanto di un marcato allontanamento dalla struttura codicistica del processo cautelare e dalla funzione essenziale di questo. In tale evenienza, piuttosto, il giudice deve valutare, nel concreto, se esistano <<gravi ragioni di convenienza>> per <<richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi>>, secondo quanto gia' previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ.. - Cfr. S. n. 158/1970. - <<L'applicazione di una misura cautelare personale a carico dell'imputato e le conseguenze tratte in termini di incompatibilita' dalle sentenze nn. 432/1995, 131/1996 e 155/1996 investono aspetti certamente non paragonabili ai provvedimenti cautelari civili>>. In particolare, con la S. n. 432/1995, la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ravvisando una situazione di incompatibilita' tra il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale e il giudice componente del collegio per il dibattimento. - Sull'art. 34, cod. proc. pen., cfr., pure, tra le molte, S. nn. 306/1997; 307/1997 e 308/1997. - V., ancora, S. nn. 124/1992; 186/1992; 439/1993; 455/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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