Corte costituzionale
Sentenza n. 320/1997
Corte cost., sent. 30 ottobre 1997, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 320/1997
- Data di deposito
- 30 ottobre 1997
- Data di decisione
- 16 ottobre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:320
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Molise del 7 maggio 1996
- art. 1, comma 2, legge della Regione Molise del 7 maggio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 23518
Secondo il costante indirizzo della Corte costituzionale, nelle scelte relative alla costituzione e all'organizzazione dei pubblici uffici, spetta al legislatore, statale e regionale, un ampio spazio di discrezionalita', da esercitarsi peraltro in conformita' ai principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione e restando naturalmente salvo, su questo margine di apprezzamento, il sindacato di costituzionalita' sotto i profili della ragionevolezza e della non arbitrarieta'. - Cfr., tra le piu' recenti, S. nn. 153/1997 e 59/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23519
Nel sindacato sulla conformita' delle norme di legge, statali e regionali, concernenti la costituzione e l'organizzazione dei pubblici uffici, ai principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, la giurisprudenza della Corte costituzionale e' costante, in considerazione delle differenze di presupposti e di disciplina giuridica, nel negare legittimita' ad ogni forma di omologazione e di assimilazione tra il rapporto di pubblico impiego di ruolo e non di ruolo. Tale assimilazione e' ancor piu' decisamente esclusa tra dipendenti titolari di un rapporto di pubblico impiego e coloro che svolgono invece la loro attivita' in favore dell'ente pubblico in base a rapporti di diversa natura giuridica. - Cfr. S. nn. 52/1981 e 212/1983. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23520
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 Cost., l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise riapprovata il 7 maggio 1996, nel quale al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAM) inquadrato per effetto della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, sono interamente riconosciuti, agli effetti giuridici dal 1^ gennaio 1988 ed a quelli economici dalla data di entrata in vigore della legge, "il servizio comunque prestato", ed inoltre, ai fini giuridici e sempre con decorrenza 1^ gennaio 1988, anche "il servizio precedentemente prestato presso lo Stato o altri Enti pubblici". Tale disposizione, infatti, disponendo il riconoscimento del "servizio comunque prestato" anteriormente all'inquadramento in ruolo e sulla base di rapporti giuridici della piu' varia natura, finisce con lo stabilire una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee, che si risolve anche in un ingiustificato privilegio, nei confronti di coloro che siano stati sin dall'origine assunti a seguito di regolare concorso pubblico. - Cfr. S. nn. 380/1990 e 59/1996. V. anche le precedenti massime A e B. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23521
Il passaggio, nel pubblico impiego, ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate ed e' quindi soggetto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. Il legislatore, peraltro, nell'esercizio della sua discrezionalita', puo' ragionevolmente derogare a tale regola, in presenza pero' di peculiari situazioni giustificatrici e con il limite della necessita' di garantire il buon andamento dell'amministrazione pubblica. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 528/1995 e 313/1994. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23522
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise riapprovata il 2 maggio 1996, in virtu' del quale il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSAM) assunto per effetto della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40, in possesso del diploma di laurea e con anzianita' di servizio di anni dieci in carriera non inferiore a quella di concetto, e che non abbia beneficiato di alcun passaggio di livello ai sensi delle precedenti leggi regionali, e' inquadrato nel livello funzionale ottavo, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge. Il passaggio alla fascia funzionale superiore, in deroga al principio del pubblico concorso, disposto dalla norma in questione in base al solo parametro automatico dell'anzianita' di servizio, senza alcun altro criterio di selezione -tale non potendosi considerare la laurea, priva di qualsiasi riferimento all'area professionale nonche' al periodo di conseguimento- e, in particolare, senza una valutazione congrua e razionale dell'attivita' pregressa del dipendente, per accertare che egli sia in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni superiori, e' infatti irragionevole e quindi contrastante con i principi costituzionali. - V., 'ex plurimis', S. n. 161/1990. V. anche la precedente massima D. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della regione Molise riapprovata il 7 maggio 1996 (Disposizioni integrative della legge regionale 9 novembre 1977 n. 40).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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