Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge n. 352 del 25 febbraio 1970
- art. 842, comma 2, codice civile
- art. 842, comma 1, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 23099
Nei giudizi di ammissibilita' della richiesta di 'referendum' sono legittimati ad intervenire, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, soltanto il Governo nonche' i delegati ed i presentatori. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento del Comitato per il NO al 'referendum' per l'abrogazione dell'art. 842 cod. civ., dell'Unione nazionale delle Associazioni venatorie (U.N.A.V.I.), del Comitato nazionale caccia e natura (C.N.C.N.), della Federazione italiana della caccia, dell'Unione italiana Enalcaccia pesca e tiro, dell'ARCI-Caccia, dell'Associazione libera caccia, dell'Associazione nazionale migratoristi italiani e dell'Associazione italiana della caccia - Italcaccia). - Sul tema, v. S. nn. 10/1972, 47/1991, 32/1993, 33/1993, 37/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 23106
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 842 cod. civ. - approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - comma 1 (<<Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.>>) e comma 2 (<<Egli puo' sempre opporsi a chi non e' munito della licenza rilasciata dall'autorita'.>>), in quanto il quesito si presenta <<chiaro, univoco ed omogeneo: tale quindi da consentire all'elettore di esprimere la sua volonta' con piena consapevolezza>>. Peraltro, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio) - che ha innovato profondamente la disciplina precedente (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016; legge 27 dicembre 1977, n. 968) - pur attribuendo maggiore rilievo, ai fini dell'inclusione del terreno da parte delle Regioni in un ambito territoriale di caccia, alle posizioni del proprietario o del conduttore del fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio della attivita' venatoria, non ha abrogato l'art. 842 cod. civ., del quale si chiede l'abolizione con la finalita' di espandere il diritto del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del fondo, senza piu' il limite imposto da detta norma. - Cfr. S. n. 63/1990, con la quale la Corte ha ritenuto ammissibile una precedente richiesta di 'referendum' di identico contenuto. [Il 'referendum' popolare sul quesito allora ammesso, indetto con d.P.R. 26 marzo 1990, non ha tuttavia avuto esito, perche', secondo quanto ha accertato l'Ufficio Centrale per il 'referendum', ai sensi dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla votazione non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, cosi' come richiede l'art. 75 della Costituzione]. - Per l'inammissibilita' delle precedenti richieste, v. S. nn. 28/1987 e 27/1981. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, comma primo ("Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il Fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.") e comma secondo ("Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità."), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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