Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 3, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 1, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 4, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 1, comma 1, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 2, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 1, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • legge n. 695 del 24 dicembre 1974
  • art. 8, comma 6, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 23121

E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"), cosi' come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695 [nelle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: <<essere ammessi a>>, comma 2 (<<I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.>>) e comma 3, limitatamente alla parola <<comunque>>; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: <<entro 60 giorni dall'arruolamento>>, e comma 2 (<<Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.>>); art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: <<sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente>>; art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: <<sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4>>], in quanto - posto che il significato unitario del quesito referendario consiste nell'eliminazione delle norme che prevedono e organizzano il riscontro sulla validita' delle motivazioni degli obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza sia quanto a sincerita', e che da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile - indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il 'referendum' con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente";

articolo 4;

articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4"; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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