Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 4, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 9, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 8, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 7, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 4, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 8, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 5, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 10, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 5, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
- art. 2, codice penale militare di pace
- art. 12, legge n. 189 del 23 aprile 1959
Parametri
Massime
Massima n. 23124
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della Guardia di finanza), in particolare, degli artt. 1, secondo comma, limitatamente agli incisi <<delle Forze armate dello Stato e>> e <<concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari>>, 2 per intero, 4, 5, vari commi, 7 per intero, 8, primo comma, limitatamente all'inciso <<altre>>, 8, secondo comma, limitatamente all'inciso <<non militari>>, 9 limitatamente all'inciso <<sottufficiali e truppa>>, 10 per intero, 12 per intero, e art. 2 del codice penale militare di pace limitatamente all'inciso <<della guardia di finanza>> - richiesta tendente a rimuovere l'appartenenza della Guardia di finanza dalle Forze armate, sopprimendo tutti i suoi compiti militari - dal momento che l'intrinseca "militarita'" e' talmente compenetrata nella struttura e nell'organizzazione della Guardia di finanza, nonche' nelle stesse modalita' di esercizio dei suoi compiti istituzionali, da non apparire suscettibile di assumere un contenuto autonomamente espresso dalle norme oggetto del quesito referendario. Il ricorso allo strumento referendario per abrogare il carattere militare insito nella struttura complessiva e nei modelli organizzativi del Corpo e' inidoneo e incongruo rispetto al fine dichiarato, sicche' la richiesta referendaria si traduce in un 'referendum' di indirizzo, non riconducibile al carattere essenzialmente abrogativo dell'istituto descritto dall'art. 75 della Costituzione. - Per l'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 29/1981. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze