Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 4, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 9, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 8, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 7, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 4, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 8, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 5, comma 2, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 10, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 5, comma 1, legge n. 189 del 23 aprile 1959
  • art. 2, codice penale militare di pace
  • art. 12, legge n. 189 del 23 aprile 1959

Parametri

Massime

Massima n. 23124

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di varie disposizioni della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della Guardia di finanza), in particolare, degli artt. 1, secondo comma, limitatamente agli incisi <<delle Forze armate dello Stato e>> e <<concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari>>, 2 per intero, 4, 5, vari commi, 7 per intero, 8, primo comma, limitatamente all'inciso <<altre>>, 8, secondo comma, limitatamente all'inciso <<non militari>>, 9 limitatamente all'inciso <<sottufficiali e truppa>>, 10 per intero, 12 per intero, e art. 2 del codice penale militare di pace limitatamente all'inciso <<della guardia di finanza>> - richiesta tendente a rimuovere l'appartenenza della Guardia di finanza dalle Forze armate, sopprimendo tutti i suoi compiti militari - dal momento che l'intrinseca "militarita'" e' talmente compenetrata nella struttura e nell'organizzazione della Guardia di finanza, nonche' nelle stesse modalita' di esercizio dei suoi compiti istituzionali, da non apparire suscettibile di assumere un contenuto autonomamente espresso dalle norme oggetto del quesito referendario. Il ricorso allo strumento referendario per abrogare il carattere militare insito nella struttura complessiva e nei modelli organizzativi del Corpo e' inidoneo e incongruo rispetto al fine dichiarato, sicche' la richiesta referendaria si traduce in un 'referendum' di indirizzo, non riconducibile al carattere essenzialmente abrogativo dell'istituto descritto dall'art. 75 della Costituzione. - Per l'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 29/1981. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza), e dell'articolo 2 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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