Corte costituzionale
Sentenza n. 294/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:294
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 427 del 18 ottobre 1995
- art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 345 del 9 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23438
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b, d.l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella l. 18 ottobre 1995, n. 427, nella parte in cui esclude, dalla definizione dei rapporti tributari, con le modalita' dell'accertamento con adesione del contribuente, relativamente agli anni pregressi (c.d. concordato di massa), coloro ai quali entro il 20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, in quanto - posto che il termine del 20 maggio 1995, quale limite per l'attivita' di accertamento, preclusivo dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco, e' stato introdotto, in sede di conversione del d.l. n. 345 del 1995, dalla l. n. 427 del 1995, che l'ha individuato in una data gia' scaduta al momento di emanazione della legge stessa, per evitare che la mancanza (nella disciplina della materia, originariamente contenuta nell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564 e, successivamente, integrata e modificata dal menzionato d.l. n. 345 del 1995) di qualsiasi termine, per l'attivita' accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa, attraverso l'attivazione 'sine die' di procedimenti finalizzati all'accertamento, di esercitare, a sua discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto tributario - la disposizione censurata tende a garantire l'imparzialita' dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti ed a realizzare quel principio di parita' di trattamento, gia' ritenuto non inciso da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco (fino ad una eventuale esclusione dei medesimi) ad atti amministrativi gia' intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla. - S. nn. 148/1967, 96/1980, 119/1980 e 175/1986. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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