Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:29

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 474 del 30 luglio 1994
  • art. 2, decreto-legge n. 332 del 31 maggio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23111

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.l. 31 maggio 1994 n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni", convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 1994 n. 474, limitatamente all'art. 2 (richiesta dichiarata legittima con ord. n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione), in quanto - posto che la disposizione oggetto della richiesta stessa si inserisce, senza alcun rapporto di accessorieta' necessaria, in un quadro di intervento volto a definire stabilmente le regole generali della privatizzazione delle imprese partecipate dallo Stato e articolantesi nella fissazione di procedure atte a consentire la massima diffusione delle azioni delle societa' privatizzate tra il pubblico, convogliando almeno una parte del risparmio verso tale investimento e, insieme, agevolando la creazione di nuclei stabili che permettano una continuita' nella gestione delle imprese e ne garantiscano la redditivita'; e che la richiesta referendaria e' intesa a far venire meno la riserva allo Stato dei rilevanti poteri speciali previsti dalla disposizione medesima - tale finalita' e' oggettivata nel quesito che pone un'alternativa netta all'elettore, il quale e' in grado di percepire immediatamente e con esattezza le possibili conseguenze del suo voto, e che e' omogeneo nel senso che i poteri speciali riservati allo Stato, pur essendo essenzialmente diversi tra loro, trovano una matrice unificante, non solo nell'unicita' nella clausola statutaria attributiva degli stessi, legislativamente prevista, ed un comune denominatore nella non derivazione dei medesimi dalla qualita' di socio del loro titolare (il quale ne e' attributario soltanto come Ministro del Tesoro e senza alcun limite di tempo), ma anche e soprattutto nella loro finalizzazione allo scopo comune di conservare in capo allo Stato un certo livello di ingerenza e di controllo sulla vita e la gestione delle imprese privatizzate. - S. n. 2/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'art. 2, richiesta dichiarata legittima con ordinanza n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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