Corte costituzionale

Sentenza n. 289/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:289

Norme oggetto del giudizio

  • atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 8 maggio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23425

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, l'immunita' assicurata ai consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati, dall'art. 122, comma quarto, Cost., essendo prevista, secondo la locuzione accolta dall'art. 121, comma secondo, Cost., a tutela dell'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative a cui la prima rinvia", riguarda non soltanto l'esercizio delle potesta' legislative e regolamentari, ma anche, quando siano assegnate al Consiglio dalle leggi dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative, restando cosi' escluso che il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali possa stabilirsi in base alla forma degli atti. Va tenuto presente, tuttavia, che l'immunita', giustificandosi solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio, non e' diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali. - Cfr. S. nn. 81/1975, 70/1985 e 69/1985. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23426

In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, convenire in giudizio di responsabilita' i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il loro concorso nella delibera con cui, nel 1993, fu deciso l'acquisto di alcune autovetture per rinnovare il parco macchine del Consiglio. Di conseguenza l'atto di citazione con cui il giudizio di responsabilita' e' stato promosso, va annullato. Negli artt. 2 e 4, terzo comma, della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e' infatti previsto, da un lato, che per le esigenze funzionali dei Consigli siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali e' menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, si e' escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 Cost.. Pertanto, in base al principio, stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 122, quarto comma, Cost., dell'insindacabilita' dei consiglieri regionali per i voti da essi dati nell'esercizio delle loro funzioni, anche quando, se risultino assegnate al Consiglio regionale da leggi dello Stato, si tratti di funzioni amministrative, deve riconoscersi -assorbito ogni altro motivo- che il concorso alla delibera consiliare oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti, concernendo una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come tale tra le spese contemplate dalla legge n. 853 del 1973, non e' suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, convenire in giudizio di responsabilità i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, indicati nell'atto di citazione in epigrafe, e di conseguenza annulla detto atto di citazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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