Corte costituzionale
Sentenza n. 289/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 289/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:289
Norme oggetto del giudizio
- atto di citazione Procuratore reg.Corte dei conti del 8 maggio 1996
Parametri
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 2, legge n. 853 del 6 dicembre 1973
- art. 4, comma 3, legge n. 853 del 6 dicembre 1973
Massime
Massima n. 23425
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, l'immunita' assicurata ai consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati, dall'art. 122, comma quarto, Cost., essendo prevista, secondo la locuzione accolta dall'art. 121, comma secondo, Cost., a tutela dell'esercizio di funzioni "in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative a cui la prima rinvia", riguarda non soltanto l'esercizio delle potesta' legislative e regolamentari, ma anche, quando siano assegnate al Consiglio dalle leggi dello Stato, l'esercizio delle funzioni amministrative, restando cosi' escluso che il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali possa stabilirsi in base alla forma degli atti. Va tenuto presente, tuttavia, che l'immunita', giustificandosi solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio, non e' diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali. - Cfr. S. nn. 81/1975, 70/1985 e 69/1985. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23426
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, convenire in giudizio di responsabilita' i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per il loro concorso nella delibera con cui, nel 1993, fu deciso l'acquisto di alcune autovetture per rinnovare il parco macchine del Consiglio. Di conseguenza l'atto di citazione con cui il giudizio di responsabilita' e' stato promosso, va annullato. Negli artt. 2 e 4, terzo comma, della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853, che disciplina l'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario e' infatti previsto, da un lato, che per le esigenze funzionali dei Consigli siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali e' menzionato anche quello per attrezzature, mentre, dall'altro, si e' escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 Cost.. Pertanto, in base al principio, stabilito, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, dall'art. 122, quarto comma, Cost., dell'insindacabilita' dei consiglieri regionali per i voti da essi dati nell'esercizio delle loro funzioni, anche quando, se risultino assegnate al Consiglio regionale da leggi dello Stato, si tratti di funzioni amministrative, deve riconoscersi -assorbito ogni altro motivo- che il concorso alla delibera consiliare oggetto del giudizio promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti, concernendo una spesa per attrezzature necessarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come tale tra le spese contemplate dalla legge n. 853 del 1973, non e' suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, convenire in giudizio di responsabilità i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, indicati nell'atto di citazione in epigrafe, e di conseguenza annulla detto atto di citazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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