Corte costituzionale
Sentenza n. 286/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 286
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 286/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:286
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge della Regione siciliana n. 9 del 6 marzo 1986
- art. 19, legge della Regione siciliana n. 9 del 6 marzo 1986
- art. 20, legge della Regione siciliana n. 9 del 6 marzo 1986
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 23494
Non sono fondate, in riferimento all'art. 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana ed agli artt. 5 e 128 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 delle legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale) - i quali, nell'ambito della disciplina istitutiva dei liberi consorzi di comuni denominati <<province regionali>>, prevedendo che possano essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino peculiari caratteristiche indicate dalla legge stessa, disciplinano il procedimento per la costituzione delle aree medesime e dispongono l'affidamento alle province regionali comprendenti le aree metropolitane di talune delle funzioni spettanti ai comuni in materia di pianificazione territoriale e commerciale e di svolgimento dei servizi pubblici -, poiche' le censure proposte si basano su un assunto che non trova conferma nell'esegesi delle disposizioni denunciate, e cioe' che esse, nell'ambito della generale disciplina delle autonomie locali siano rivolte alla istituzione di un nuovo ente intermedio di livello subprovinciale. Invero, la delimitazione delle aree metropolitane realizza solo un diverso assetto delle funzioni, ripartite fra i due livelli di governo locali, secondo quanto suggerito dalle stesse peculiarita' della situazione socioeconomica e territoriale, in vista di migliori risultati sul piano della efficienza e della razionalita'. red.: G. Leo
Massima n. 23495
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale) - i quali, nell'ambito della disciplina istitutiva dei liberi consorzi di comuni denominati <<province regionali>>, prevedendo che possano essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino peculiari caratteristiche indicate dalla legge stessa, disciplinano il procedimento per la costituzione delle aree medesime e dispongono l'affidamento alle province regionali comprendenti le aree metropolitane di talune delle funzioni spettanti ai comuni in materia di pianificazione territoriale e commerciale e di svolgimento dei servizi pubblici - in quanto la censura relativa al predetto parametro costituzionale muove, nel lamentare la mancata separazione sul piano gestionale degli interessi coinvolti, dall'erronea premessa della avvenuta creazione di una figura organizzatoria complessa risultante dall'unione organica di due soggetti istituzionali. red.: G. Leo
Massima n. 23496
Non sono fondate, in riferimento all'art. 15 dello Statuto speciale della Regione siciliana e all'art. 128 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale) - il quale, nell'ambito della disciplina istitutiva dei liberi consorzi di comuni denominati <<province regionali>>, dispone l'affidamento alle province regionali comprendenti le aree metropolitane di talune delle funzioni spettanti ai comuni in materia di pianificazione territoriale e commerciale e di svolgimento dei servizi pubblici - in quanto, premesso che il problema del rispetto delle autonomie non riguarda, in via astratta, la legittimita' dell'intervento del legislatore, ma, piuttosto, la verifica dell'esistenza di esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare le disposizioni legislative limitative delle funzioni gia' assegnate agli enti locali; non puo' non rilevarsi che le funzioni previste dalla norma denunciata - sostanzialmente coerenti con quelle gia' affidate dagli artt. 8 e seguenti della legge n. 9 del 1986, alla provincia, quale ente esponenziale di interessi sovracomunali - corrispondono, in linea di massima, alla tipologia accolta nell'art. 19 della legge generale di ordinamento delle autonomie locali , la quale mira a massimizzare l'efficienza e a ridurre le <<diseconomie nella gestione dei servizi>>. red.: G. Leo
Massima n. 23497
Non sono fondate, in riferimento all'art. 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale) - il quale, nell'ambito della disciplina istitutiva dei liberi consorzi di comuni denominati <<province regionali>>, dispone l'affidamento alle province regionali comprendenti le aree metropolitane di talune delle funzioni spettanti ai comuni in materia di pianificazione territoriale e commerciale e di svolgimento dei servizi pubblici - in quanto non appare condivisibile l'assunto che sorregge implicitamente la prospettazione del Tribunale rimettente, riguardo al fatto che una legge che disegni un nuovo assetto organizzativo debba necessariamente contenere, a pena di incostituzionalita', anche ogni disposizione di dettaglio operativo o attuativo. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20 e 21 della legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale), sollevate, in riferimento all'art. 15 dello statuto speciale e agli artt. 5, 97 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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