Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:283

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23423

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2 Cost., l'art. 498 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti, in quanto - posto che la disciplina della testimonianza e delle modalita' per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinita' della prova, ma non puo' essere insensibile all'esigenza di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui e' chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio fra le parti; e che il vigente ordinamento processuale non consente in nessun caso, nell'assunzione della testimonianza di un maggiorenne, di derogare alla regola dell'art. 498 del codice, secondo cui "le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone" (comma 1), e altre domande possono essere rivolte sempre dalle parti (commi 2 e 3) - la garanzia del diritto fondamentale al rispetto della personalita' esige che la stessa regola sia derogabile, non gia' in via generale, bensi' in relazione alla concretezza delle circostanze, nel caso della testimonianza di persona inferma di mente. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 498 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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