Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23-bis, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 22, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 26, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 28, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 24-ter, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 21, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 4, legge n. 695 del 22 dicembre 1975
  • art. 2, legge n. 655 del 22 novembre 1985
  • art. 23, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 25, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 24-bis, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 6, legge n. 74 del 12 aprile 1990
  • art. 31, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 24, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 30, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 29, legge n. 195 del 24 marzo 1958
  • art. 27, legge n. 195 del 24 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 23110

E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 24 marzo 1958, n. 195, - recante <<Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura>> (cosi' come modificata dall'articolo 4 della legge 22 novembre 1985, n. 655 e dall'articolo 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti: articolo 21; articolo 22, articolo 23; articolo 23-bis; articolo 24; articolo 24-bis; articolo 24-ter; articolo 25; articolo 26; articolo 27; articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - in quanto, postoche' la finalita' enunciata dai promotori e' quella di superare l'attuale sistema elettorale proporzionale per dar luogo ad una normativa piu' rispondente a criteri maggioritari, la ricognizione delle disposizioni, la cui abrogazione si intende sottoporre al voto popolare, consente di raggrupparle in piu' insiemi differenti, alcuni dei quali eccedono la predetta finalita', ponendo in evidenza la disomogeneita' delle disposizioni medesime, nella prospettiva della scelta da esprimere con il voto referendario (il quesito comprende disposizioni del tutto indipendenti dai diversi sistemi elettorali, anzi compatibili con qualsiasi sistema, ed altre disposizioni che rispecchiano enunciazioni normative gia' espresse dalla Costituzione). - S. n. 29/1987. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), e successive modifiche, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il Redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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