Corte costituzionale
Sentenza n. 271/1997
Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge provincia Bolzano del 9 maggio 1996
- art. 2, comma 3, legge provincia Bolzano del 9 maggio 1996
- art. 1, comma 3, legge provincia Bolzano del 9 maggio 1996
Parametri
- art. 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 5, Costituzione
- art. 35, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 41, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 23408
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, nella parte in cui prevede che i divieti, in esso stabiliti, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di decollo, atterraggio, e sorvolo a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo, di velivoli a motore, si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio. La impugnata delibera legislativa non e' stata infatti preceduta dalle intese con lo Stato richieste, per i provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di trovare applicazione anche all'interno del Parco (il cui perimetro attraversa il territorio di tre province), oltre che dall'art. 3, terzo comma, delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dall'art. 35 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 (con il quale la procedura inizialmente prevista solo per le Province autonome e' stata estesa anche alla Regione Lombardia) allo scopo di favorire, a garanzia della "configurazione unitaria" del Parco, l'omogeneita' delle discipline legislative da adottarsi al riguardo per la parte di rispettiva competenza territoriale). Intese che -come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato- sono destinate a realizzare il principio di leale cooperazione fra Stato ed enti territoriali. - Cfr. S. nn. 302/1994, 366/1992 e 210/1987. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23409
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. - assorbite la censura formulata in riferimento all'art. 41 Cost, ed altra non indicata nell'atto di rinvio governativo - l'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, con cui i voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati in tutto il territorio provinciale. Invero, a parte la ipotizzabilita', tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico, di provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (v., in particolare, gli artt. 2, comma 2, legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, e 11, comma 3, lett. h), legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991) la previsione di un divieto assoluto e incondizionato, esteso all'intero ambito provinciale, limitato alle suddette attivita' di diporto - indubbiamente bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata nella legge 'de qua', nella quale si delinea (v., in particolare, l'art. 1, comma 1) un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ed applicabile a tutti gli altri velivoli a motore. Ne', come argomento in contrario, puo' valere l'eccezionale possibilita', concessa ai sindaci territorialmente competenti dal quarto comma dell'art. 2, di derogare, in occasione di certe manifestazioni, al generale divieto stabilito dall'impugnato comma precedente. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23410
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio, nei confronti dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996, concernente il divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla Giunta provinciale, limitatamente ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, nell'aeroporto, fra gli altri, di San Giacomo di Bolzano. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il fatto che l'aeroporto San Giacomo, non essendosi ancora perfezionata la successione della Provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione statutaria (in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, debba considerarsi tuttora appartenente al demanio statale, non impedisce invero all'ente resistente l'esercizio delle competenze -che, peraltro, non riguardano la regolamentazione del traffico turistico internazionale- attribuitegli dall'art. 1 delle stesse Norme di attuazione, per quanto attiene ai "servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle Province di Trento e di Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale... e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra Provincia e in quello di altra Regione". - Sulla possibilita' che l'assenza di disponibilita' dei beni si accompagni alla titolarita' dei poteri relativi ad essi, v., da ultimo, S. n. 343/1995. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco nazionale dello Stelvio;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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