Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1997

Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:265

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del Tribunale di Foggia del 1° giugno 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23404

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 del Tribunale civile di Foggia, con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi, da dichiarazioni di contenuto diffamatorio, secondo la ricorrente da considerarsi "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari", va respinta la obiezione addotta al riguardo nella sentenza, secondo cui l'insindacabilita' prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., costituendo solo una causa di esclusione della pena, non escluderebbe la configurabilita' del reato e, di conseguenza, l'ammissibilita' dell'azione civile. Data infatti la 'ratio' giustificatrice della prerogativa, consistente nell'assicurare la libera espressione delle opinioni in Parlamento senza neppure la remora che potrebbe derivare dal timore di possibili addebiti di responsabilita', e' evidente come non solo la responsabilita' penale, ma anche quella civile, come qualsiasi altra forma di responsabilita' diversa da quella che puo' essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza, debba essere esclusa in forza della garanzia costituzionale. Cio' e' ora fuori discussione, dopo che la legge costituzionale n. 3 del 1993, modificando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ne ha sostituito l'originaria dizione ("i membri del Parlamento non possono essere perseguiti") con una piu' univocamente comprensiva ("non possono essere chiamati a rispondere"), ma era sostanzialmente pacifico gia' nel vigore del testo originario (sotto il cui impero hanno avuto luogo i fatti che hanno dato origine al giudizio di cui si discute), convergendo in tale interpretazione la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, e tanto piu' dopo che essa e' stata esplicitamente accolta dalla Corte costituzionale, la quale, proprio con riguardo ad una vicenda sorta a proposito di un giudizio civile, individuo' per la prima volta i principi di questa materia. - V. S. nn. 1150/1988 e 129/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23405

Nel giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 del Tribunale civile di Foggia con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi da dichiarazioni di contenuto diffamatorio, da considerarsi, secondo la ricorrente, "opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari", non puo' seguirsi la prospettazione della ricorrente, secondo cui l'autorita' giudiziaria, la quale si trovi dinanzi ad una questione di sindacabilita' della opinione espressa da un parlamentare, in mancanza di una "previa deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno nell'ipotesi di cui all'art. 68 Cost.", sarebbe "carente di giurisdizione". Una tale prospettazione condurrebbe infatti a ricostruire impropriamente il sistema nei termini di una sorta di "pregiudizialita' parlamentare" che si imporrebbe in tutti i giudizi in cui si controverta di ipotetiche responsabilita' di un membro delle Camere suscettibili di essere ricondotte ad una sua manifestazione di opinione, collegabile all'esplicazione del mandato; e in definitiva a configurare nuovamente una specie di "autorizzazione a procedere" della Camera di appartenenza, in assenza della quale non potrebbe essere esercitata la funzione giurisdizionale. E' invece la concreta deliberazione della Camera, adottata nell'esercizio della potesta' ad essa spettante, che produce l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta, a meno che egli, ritenendo che la Camera stessa, con la dichiarazione di insindacabilita', abbia illegittimamente esercitato il proprio potere, per vizi 'in procedendo', oppure perche' "mancavano i presupposti di detta dichiarazione - tra i quali essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare -", ovvero perche' "tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati", sollevi, innanzi alla Corte costituzionale, conflitto di attribuzione. - Cfr. S. nn. 1150/1988 e 443/1993. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23406

Perche' la deliberazione della Camera del Parlamento che ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., dichiara la insindacabilita' di un'opinione espressa da un proprio membro, possa avere l'effetto di inibire il giudizio di responsabilita', occorre che essa si riferisca specificamente alle "opinioni", che sono oggetto del giudizio medesimo, non bastando una generica valutazione del contesto documentale nel quale le dichiarazioni sono contenute a "coprire" manifestazioni di opinione diverse da quelle sulle quali la Camera sia stata chiamata a pronunciarsi, e che a loro volta delimitano l'oggetto e quindi gli effetti della deliberazione parlamentare. Un'interpretazione stretta dei presupposti e degli effetti della dichiarazione parlamentare di insindacabilita' e' imposta, d'altra parte, dalla circostanza che tale dichiarazione produce, come si e' detto, un effetto inibitorio sul giudizio, il quale rappresenta una deroga eccezionale, fondata sull'art. 68 della Costituzione, alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale, e dunque all'attuazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale: onde non puo' farsi derivare un simile effetto se non nei rigorosi confini del contenuto e dell'oggetto proprio della dichiarazione medesima, senza estensioni che finirebbero per rendere incerto il confine fra potere-dovere del giudice di pronunciarsi sull'oggetto del giudizio a lui sottoposto, e potesta' della Camera di affermare la insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. - Sulla configurabilita' quale vizio 'in procedendo' suscettibile di essere fatto valere in un conflitto di attribuzione, dell'eventuale divario tra i fatti sottoposti, ai fini dell'art. 68, comma primo, Cost., all'esame della Camera e quelli in relazione ai quali la Camera afferma la insindacabilita', v. S. n. 1150/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23407

E' inammissibile, per assenza attuale della "materia di conflitto", il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati, nei confronti del Tribunale civile di Foggia, in relazione alla sentenza 1^ giugno 1996 con la quale l'ex deputato on. Francesco Cafarelli e' stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero derivati al magistrato dott. Luigi Piccardi da dichiarazioni di contenuto diffamatorio. La deliberazione di insindacabilita', ex art. 68, comma primo, Cost., adottata dalla Camera dei deputati il 16 marzo 1993 -invocata nel ricorso- si riferisce infatti ad una fattispecie (oggetto di un procedimento penale instaurato dal pubblico ministero presso il Tribunale di Roma a carico dello stesso on. Cafarelli per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato dott. Antonio Baldi) certamente analoga (in quanto il reato era stato ravvisato nello stesso esposto del Cafarelli al Consiglio Superiore della magistratura nel quale sono contenute anche le dichiarazioni dal Tribunale civile di Foggia ritenute diffamatorie nei confronti del dott. Piccardi) ma non identica a quella oggetto del giudizio del Tribunale civile. Cosicche', allo stato, in mancanza di quella pronuncia parlamentare di insindacabilita' che sola avrebbe potuto impedire il contestato accertamento giudiziale di responsabilita', la materia del conflitto non si e' concretizzata. Restando fermo, peraltro, che la Camera conserva la potesta' di dichiarare la insindacabiita' delle opinioni espresse dal parlamentare che sono oggetto del giudizio del Tribunale di Foggia, con tutti gli effetti che al momento non si sono potuti verificare. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Foggia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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