Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:26

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 534 del 20 dicembre 1993
  • legge n. 277 del 4 agosto 1993
  • art. 16, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 17, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 21, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 45, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 23, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 30, comma 1, nn. 4), 6), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 31, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 1, nn. 4,5,6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 41, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 77, comma 1, nn. 4), 5), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 86, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 73, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 67, comma 1, nn. 2), 3), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 71, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 77, comma 1, nn. 2), 3), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 79, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 53, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 72, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 72, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 26, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 25, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 31, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 4, comma 2, nn. 1), 2), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 42, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 79, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 18-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 24, comma 1, nn. 4, 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 40, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 48, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 42, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 59, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 1, nn. 1,2,3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 84, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 68, comma 3, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 22, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 41, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 58, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 20, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 24, comma 1, nn. 1,2,3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 71, comma 1, n. 2), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 81, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 14, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • art. 9, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 19, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 18, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
  • art. 17, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 23130

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 2, nn. 1) e 2); 14, commi 1, 2 e 3; 16, comma 4; 17, comma 1; 18, commi 1 e 2; 18-bis; 19; 20, comma 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8; 21, comma 2; 22, commi 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), 2 e 3; 23, commi 1 e 2; 24, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 5); 25, commi 1 e 3; 26, comma 1; 30, comma 1, nn. 4) e 6); 31, commi 1 e 2; 40, comma 3; 41, commi 1 e 2; 42, commi 4 e 7; 45, comma 8; 48, comma 1; 53, comma 1; 58, commi 1, 2 e 6; 59; 67, comma 1, nn. 2) e 3); 68, commi 3, 3-'bis' e 7; 71, commi 1, n. 2), e 2; 72, commi 2 e 3; 73, comma 3; 74, comma 1; 75, comma 1; 77, comma 1, nn. 2), 3), 4) e 5); 79, commi 5 e 6; 81, comma 1; 83; 84, comma 1; 85 e 86, commi 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"), modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con il metodo proporzionale e con il riparto tra liste concorrenti, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie la soppressione delle disposizioni sopra menzionate, pur dando vita ad una compiuta disciplina orientata verso l'adozione integrale del <<sistema maggioritario>>, comporterebbe la necessita' di procedere ad una nuova definizione dei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, "ridisegnandola" in modo da ottenere un numero, sul territorio nazionale, pari al totale dei deputati da eleggere e non piu', come e' ovvio, al 75%. Peraltro, la ripartizione compiuta con il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 - nel caso di sopravvivenza dello stesso dopo un eventuale esito positivo del 'referendum' - permetterebbe l'elezione di un numero di deputati inferiore a quello previsto dalla Costituzione: 475 e non 630, con la conseguenza che, in tali condizioni, il sistema elettorale non consentirebbe la rinnovazione dell'organo. - In ordine alle condizioni di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 5/1995, 32/1993, 47/1991, 29/1987. - V., pure, S. nn. 154/1985 e 379/1996, nelle quali si sottolinea, fra l'altro, che il Parlamento e' <<istituto caratterizzante dell'ordinamento>> e <<luogo privilegiato della rappresentanza politica>>; pertanto, la paralisi, anche solo temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa. red.: G. Leo

Massima n. 23131

E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione degli artt. 1, commi 2 e 4; 2, comma 1; 9, comma 1; 17; 18 e 19, commi 1 e 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ("Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"), che prevedono l'attribuzione del 25% dei seggi con calcolo proporzionale, in quanto - posto che il 'referendum' abrogativo parziale delle leggi elettorali degli organi costituzionali e' ammissibile a condizione che non ne paralizzi i meccanismi di rinnovazione, di guisa che dall'abrogazione risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, tale da garantire, pur nell'eventualita' dell'inerzia legislativa, la costante operativita' degli organi rappresentativi - nella specie, stante la previsione dell'art. 57 Cost., non funzionerebbe piu', una volta soppresse le disposizioni sopra menzionate, la rete dei collegi disegnata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (ai sensi del quale ad ogni Regione e' assegnato un numero di collegi uninominali pari a tre quarti dei seggi, e cioe' complessivamente 232 su 315), e la normativa residua non sarebbe in concreto applicabile, con impedimento per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare il legislatore. - V. massima A. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe:

del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), modificato da ultimo dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

del d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica);

Richieste dichiarate legittime, con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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