Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 4, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 45, comma 4, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 24, comma 1, legge n. 81 del 25 marzo 1993
  • art. 46, comma 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 48, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 45, comma 2, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 53, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 45, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23173

E' ammissibile la richiesta di 'referendum' popolare diretta all'abrogazione di alcune disposizioni degli artt. 45, 46, 48 e 53 della legge sulle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, sulle competenze dei comitati regionali di controllo in ordine agli atti dei comuni e delle province. Il quesito formulato, infatti, lasciando sussistere il controllo di legittimita' che tali organi sono chiamati a svolgere, in via generale e necessaria, sulle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, riguarda soltanto i controlli c.d. "eventuali", che si effettuano, in determinate ipotesi, per iniziativa degli stessi consigli e giunte, e, per certe categorie di atti (acquisti, alienazioni, indennita', compensi, assunzioni ecc.) su richiesta di una frazione dell'organo assembleare; il termine entro il quale tale richiesta puo' essere avanzata; la possibilita' che nei provvedimenti del Co.re.co. le norme violate siano indicate "con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico"; i poteri sostitutivi dello stesso Co.re.co. nei confronti degli enti che omettano l'adozione di "atti obbligatori per legge", i pareri del segretario comunale o provinciale, sotto il profilo della legittimita', in ordine alle proposte di deliberazioni; le responsabilita' degli stessi segretari riguardo alle procedure attuative delle deliberazioni stesse. Per cui deve escludersi non soltanto che le norme incluse nella richiesta siano strutturalmente o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi che l'art. 75, secondo comma, Cost. sottrae espressamente al 'referendum', ma anche - posto che, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, l'art. 130 Cost., per quanto attiene alla estensione dei controlli regionali, e, in particolare, alla indicazione degli atti da sottoporre a controllo, non pone limiti alla discrezionalita' del legislatore ordinario - che esse siano "a contenuto costituzionalmente vincolato". E poiche' il quesito, benche' accomuni molteplici, e tra loro distinte, disposizioni, e' rivolto a sottoporre al responso del corpo elettorale una netta alternativa in ordine alla conferma, o alla riduzione, dei controlli e delle verifiche di legittimita' in questione, anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' risultano soddisfatti. - Per la manifesta infondatezza di questioni sollevate nei confronti dell'art. 45 della legge n. 142 del 1990, in riferimento, oltre che all'art. 128, all'art. 130 Cost., v. O. n. 512/1991. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):

l'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole "nonché quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato"; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale" e comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole "Entro gli stessi termini di cui al comma 2" ed alla parola "altresì";

l'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole "anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico";

l'art. 48 (Potere sostitutivo);

l'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità", e comma 4, limitatamente alle parole "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto", richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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