Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23414

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella l. 14 novembre 1992 n. 438, che sospende per il 1993 gli incrementi retributivi, anche periodici, in conseguenza di automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti, in quanto - posto che il d.l. n. 384 del 1992, emanato in un momento delicato della vita nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte segnate dalla finalita' di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli obbiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea; e che le esigenze del riequilibrio del bilancio sono meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie - la disposizione impugnata introduce una tipica misura di "blocco", impedendo l'applicazione di qualsiasi automatismo stipendiale, che ha natura provvedimentale del tutto eccezionale e non arbitraria. - Sent. n. 16/1960, 6/1994, 99/1995, 417/1996. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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