Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 121, comma 4, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 23150
E' inammissibile, in quanto investe una norma a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di referendum popolare volta ad eliminare, attraverso la parziale abrogazione dell'art. 4, comma terzo, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate alle regioni, il potere del Governo centrale di impartire direttive che le regioni sono tenute ad osservare. Che tale potere spetti al Governo centrale e' infatti stabilito in modo esplicito dall'art. 121, quarto comma, Cost., la' dove prevede che il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione "conformandosi alle istruzioni del Governo centrale", in tal modo ribadendo - posto che alla stessa figura della delega e' connaturale la possibilita', per il delegante, di indirizzare l'esercizio delle attivita' del delegato, e che la delega delle funzioni amministrative statali alle regioni e' prevista nell'art. 118 Cost. - un principio gia' implicito nel sistema costituzionale, come e' confermato dalle norme degli statuti regionali speciali (artt. 20, stat. siciliano, 47 e 49, statuto Sardegna, 44 statuto Valle d'Aosta, 41 statuto Trentino-Alto Adige, e 45 statuto Friuli-Venezia Giulia) di contenuto talvolta anche formalmente identico a quello dell'art. 121, quarto comma, Cost. Ne' puo' ritenersi che la norma oggetto del quesito riguardi aspetti diversi da quelli regolati dalla norma costituzionale, solo perche' quest'ultima parla di "istruzioni" anziche' di "direttive", e perche' si riferisce al Presidente della Giunta regionale anziche' alla Regione, e neppure puo' aver rilievo il fatto che l'emanazione di direttive costituisca una semplice facolta' e non un obbligo per il Governo, giacche' il quesito referendario - come affermano gli stessi presentatori - e' chiaramente diretto a sopprimere il potere di direttiva in se', mirando ad una sostanziale equiparazione delle funzioni delegate a quelle proprie delle regioni, salve solo, per lo Stato, la possibilita' di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2, legge n. 382 del 1975 e la retrattabilita' della delega con legge ordinaria. Cosicche' sottoporre alla deliberazione popolare abrogativa la disposizione contestata equivarrebbe a sottoporre ad essa la stessa norma costituzionale, il che e' precluso. - Riguardo al limite "gerarchico" del referendum abrogativo v. S. nn. 16/1978 e 26/1981. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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