Corte costituzionale
Sentenza n. 236/1997
Corte cost., sent. 15 luglio 1997, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/1997
- Data di deposito
- 15 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 8, n. 2, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 346 del 11 ottobre 1990
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 18 marzo 1953
Massime
Massima n. 23375
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, n. 2, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, e 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme impugnate dispongono che alla imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria assegnata all'erede indiretto, senza che del valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta globale venga a cadere sull'erede medesimo, poiche' il legislatore del 1971, esercitando quella discrezionalita' che attiene non solo alla determinazione degli indici concreti di capacita' contributiva, ma anche alla struttura dell'imposta, secondo criteri sindacabili solo in caso di palese arbitrarieta' e irrazionalita', ha innovato la disciplina della imposizione successoria, unificando le due distinte tassazioni (quelle sulle singole quote e quelle sul valore globale dell'asse ereditario) in un unico tributo, che e' l'unica imposta dovuta dall'erede indiretto, e che risulta articolato su due serie di aliquote applicate alla base imponibile costituita, rispettivamente, dal valore dell'intero asse ereditario e dal valore della quota di eredita' devoluto ad ogni singolo erede indiretto, sicche' anche senza l'espressa previsione di deduzioni, censurata dal rimettente, non risulta un fenomeno di doppia imposizione a carico dell'erede indiretto, con la conseguente non irragionevolezza del sistema predetto. red.: F. Mangano
Massima n. 23376
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legislativo 11 ottobre 1990, n. 346, per difetto di rilevanza, trattandosi di disposizione che, essendo entrata in vigore il 1^ gennaio 1991, non trova applicazione ai fatti per i quali pende la causa innanzi al giudice rimettente (nella specie, il giudizio 'a quo' riguardava una successione apertasi il 18 giugno 1977). red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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