Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:23

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 842 del 12 ottobre 1966
  • art. 28, legge n. 576 del 12 agosto 1982
  • legge n. 792 del 26 settembre 1966
  • regio decreto n. 718 del 9 agosto 1943
  • decreto luogotenenziale n. 223 del 23 febbraio 1946
  • legge n. 1483 del 15 dicembre 1960
  • legge n. 434 del 7 giugno 1951
  • art. 22, legge n. 10 del 9 gennaio 1991
  • art. 39, legge n. 317 del 5 ottobre 1991
  • legge n. 2 del 4 gennaio 1951
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 4 marzo 1983

Parametri

Massime

Massima n. 23159

E' inammissibile, perche' non rispondente al requisito della chiarezza del quesito, la richiesta di 'referendum' diretta - attraverso l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, 718; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223; delle leggi 4 gennaio 1951, n. 2, 7 giugno 1951, n. 434, 15 dicembre 1960, n. 1483 e 26 settembre 1966, n. 792; dell'art. 39, legge 5 ottobre 1991, n. 317; della legge 12 ottobre 1966, n. 842; dell'art. 28, legge 12 agosto 1982, n. 576; del d.P.R. 4 marzo 1983, n. 315, e dell'art. 22, legge 9 gennaio 1991, n. 10 - alla soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le Regioni che hanno promosso il 'referendum', infatti, hanno si' incluso nel quesito - nell'ambito della compressa stratificazione normativa, di cui il Ministero e' il risultato - tutte le disposizioni concernenti l'organizzazione, ma non quelle, alle prime strettamente connesse, che attengono alle funzioni dell'apparato e cio', dato che una consapevole espressione del voto non puo' non vedere connessi agli aspetti organizzativi del dicastero anche quelli funzionali, affinche' colui che manifesta la sua volonta' nell'ambito della consultazione popolare sia posto in grado di conoscere quali funzioni verranno private dell'attuale centro di imputazione, da' luogo ad una palese incongruita' del quesito rispetto all'oggetto reale del 'referendum', che impedisce che la avviata procedura abbia corso. - Sulla analoga richiesta referendaria di iniziativa regionale formulata, riguardo allo stesso Ministero, ma in termini in parte diversi, nel 1992, v. S. n. 36/1993, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del r.d. 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni"; del d.lgt. 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio"; della legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura" e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"; della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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