Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1997

Corte cost., sent. 4 luglio 1997, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/1997
Data di deposito
4 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:225

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
  • art. 4, legge n. 424 del 8 giugno 1966

Parametri

Massime

Massima n. 23393

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 4, l. 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) e 21, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., in quanto -posto che con la sentenza n. 99 del 1993 e' stata estesa la sequestrabilita' o pignorabilita' dell'indennita' di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per ogni credito e negli stessi limiti stabiliti dall'art. 545, comma 4, cod. proc. civ., al fine di eliminare l'ingiustificata disparita' di trattamento fra dipendenti pubblici e privati - non puo' asserirsi che l'assenza di limiti al pignoramento o al sequestro si giustifichi in ragione della tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, tenuto conto che proprio tale privilegio non puo' prevalere, nel bilanciamento dei valori, sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore pubblico o privato. - Sent. n. 99/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze