Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 23 giugno 1972
- legge n. 604 del 8 giugno 1962
- art. 53, comma 4, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 52, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 23152
E' ammissibile la richiesta di 'referendum' volta ad eliminare, attraverso l'abrogazione degli interi testi della legge 8 giugno 1962, n. 604, e del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, e degli art. 52 e 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso delle disposizioni che prevedono che il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia, e ne disciplinano lo stato giuridico e le diverse competenze, funzioni e responsabilita'. Nessun dubbio infatti sussiste circa l'ammissibilita' del quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma, Cost., dato che tra le norme in ordine alle quali si sollecita il responso popolare non ve ne e' alcuna che possa ritenersi strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Risultano inoltre soddisfatti anche i requisiti di chiarezza e omogeneita' del quesito, giacche' questo, per il fatto stesso di investire il corpo fondamentale delle leggi sull'ordinamento e sulle competenze dei segretari comunali e provinciali, propone un'unica e puntuale alternativa all'elettore: la soppressione ovvero il mantenimento della figura del segretario come caratterizzata nelle sue fondamentali connotazioni, non rilevando in contrario la circostanza che venga prospettata anche la soppressione del vice segretario, trattandosi di una figura vicaria, con compiti collaborativi e ausiliari e che quindi presuppone l'esistenza del segretario. Ne' puo' ritenersi motivo di inammissibilita', trattandosi di materia connotata da un composito e stratificato quadro normativo, la mancata inclusione nella richiesta di talune disposizioni attinenti allo stato economico e giuridico e ad alcuni compiti di carattere marginale, riguardo alle quali, peraltro, sara' ovviamente compito dell'interprete apprezzare le conseguenze che potranno derivare dall'eventuale esito positivo della consultazione. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:
della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali);
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali);
dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);
dell'art. 53, comma 1, della medesima legge, limitatamente alle parole "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità" e comma 4, limitatamente alle parole: "I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, modificata con ordinanza in data 11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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