Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1997

Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1997
Data di deposito
3 luglio 1997
Data di decisione
19 giugno 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 2, legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23339

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla disciplina degli effetti dell'oblazione nei confronti dei comproprietari, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui non prevede l'effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi abbia versato l'oblazione, in quanto - posto che rientra nella scelta discrezionale del legislatore la previsione di cause di estinzione del reato, sindacabile quando integri arbitrio perche' irrazionale o non giustificata; che il principio in materia di conseguenze dell'oblazione nel campo penale e' che l'effetto estintivo di essa si verifica nei soli confronti del soggetto che si avvale dell'oblazione stessa e non si estende, di norma, nei confronti degli altri coimputati, l'estinzione del reato producendo effetti, salvo contraria previsione, soltanto nei confronti di coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce (art. 182 cod. pen.: natura personale della causa estintiva della effettuata oblazione); e che tale principio e' stato ribadito, con specifico riferimento al condono-oblazione nel campo edilizio, dall'art. 38 commi 5 e 6 l. n. 47 del 1985, per quanto riguarda i soggetti responsabili indicati dall'art. 6 della stessa legge (titolare della concessione, committente, costruttore e direttore dei lavori) diversi dal proprietario, pur prevedendosi una misura ridotta al 30% rispetto a quella applicabile al proprietario - la posizione dei comproprietari e' del tutto diversa da quella degli amministratori di societa' che debbano rispondere (non nella qualita' di proprietari, ma) quali soggetti che hanno agito (in concorso fra loro) nella attivita' dell'impresa che ha eseguito i lavori edilizi abusivi, o per un altro titolo previsto dall'art. 6 l. n. 47 del 1985; con la conseguenza che non puo' ritenersi arbitraria la mancata estensione dell'effetto estintivo del reato edilizio a favore di tutti i legali rappresentanti della societa' esecutrice dei lavori abusivi qualora uno solo di essi abbia effettuato l'oblazione, in difformita' dalla previsione della norma impugnata riferita al diverso caso di imputati comproprietari. - S. nn. 370/1988, 211/1993, 148/1994. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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