Corte costituzionale
Sentenza n. 212/1997
Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/1997
- Data di deposito
- 3 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1 del 12 gennaio 1977
- art. 4, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 18, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 35, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 23388
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa e' diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettivita'; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilita' offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si e' esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento gia' instaurato, ma altresi' in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessita' di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non puo' essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalita' che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorita' amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 23389
Il magistrato di sorveglianza, adito dal condannato detenuto in via di "reclamo" ex art. 35 l. n. 354 del 1975 avverso provvedimento dell'autorita' penitenziaria di diniego di colloquio con il difensore, e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale, in quanto -posto che il procedimento instaurato attraverso l'esercizio del generico "diritto al reclamo" del detenuto puo' assumere, anche nel caso in cui sia instaurato dinanzi al magistrato di sorveglianza, veste e caratteri diversi a seconda dell'oggetto del reclamo e del contenuto della domanda- nella fattispecie (come in altri casi) e' posta in discussione la concreta tutela di un diritto del detenuto che puo' esser fatto valere solo in sede giurisdizionale. - S. nn. 53/1968, 8/1979, 109/1983, 207 e 290/1990, 410/1993; O. n. 382/1991. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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