Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1997
Corte cost., sent. 27 giugno 1997, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1997
- Data di deposito
- 27 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 1938, codice civile
- art. 10, legge n. 154 del 17 febbraio 1992
- art. 88, legge n. 353 del 26 novembre 1990
- art. 48, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
Massime
Massima n. 23383
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 47, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1938 cod. civ., come sostituito dall'art. 10, l. 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), laddove, disciplinando la fideiussione per obbligazioni future con previsione dell'importo massimo garantito, non prevede tale limite anche per le fideiussioni prestate prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma, in quanto -posto che l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullita' delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazioni di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali gia' sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti- la diversita' di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi gia' sorti in base alla normativa precedente. red.: S. Di Palma
Massima n. 23384
A seguito della Novella del rito civile n. 353 del 1990, il giudice istruttore e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale di ogni norma ritenuta applicabile nelle cause in cui lo stesso si configuri quale giudice unico del Tribunale con tutti i poteri del collegio. - Sent. nn. 125/1980, 1104/1988, 278/1994, 84/1996; ord. nn. 199/1990, 434 e 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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