Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 9, legge n. 86 del 9 marzo 1989
- art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 5, Costituzione
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 23158
E' inammissibile, perche' preclusa da norma fondamentale della Costituzione, la richiesta di 'referendum' volta ad impedire radicalmente - come si desume dalla formulazione e dalla 'ratio' obiettiva del quesito - attraverso l'abrogazione, in parte, dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, 'in toto', dell'art. 6, stesso d.P.R., e degli artt. 9 e 11, legge 9 marzo 1989, n. 86, che nelle materie trasferite o delegate alle regioni, per quanto riguarda i rapporti con la Comunita' economica europea, continuino ad esercitarsi le previste funzioni (concretantisi in atti di indirizzo e coordinamento e in poteri sostitutivi e suppletivi) di spettanza statale. Anche se nell'attuale stadio del processo di integrazione europea si assiste ad una crescente espansione del ruolo delle autonomie nel contesto del diritto comunitario, l'insieme delle funzioni che lo Stato e' chiamato ad esercitare nei rapporti con la Comunita' europea non puo' essere infatti rimosso e globalmente assunto dalle regioni - come preteso dai promotori del 'referendum' - ostandovi il principio di unita' indivisibilita' della Repubblica sancito dall'art. 5 Cost.. - Sul fondamento, nel richiamato principio, dei poteri e delle funzioni statali in questione, v., da ultimo, S. n. 126/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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