Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
20/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:20

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • art. 9, legge n. 86 del 9 marzo 1989
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 23158

E' inammissibile, perche' preclusa da norma fondamentale della Costituzione, la richiesta di 'referendum' volta ad impedire radicalmente - come si desume dalla formulazione e dalla 'ratio' obiettiva del quesito - attraverso l'abrogazione, in parte, dell'art. 4, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, 'in toto', dell'art. 6, stesso d.P.R., e degli artt. 9 e 11, legge 9 marzo 1989, n. 86, che nelle materie trasferite o delegate alle regioni, per quanto riguarda i rapporti con la Comunita' economica europea, continuino ad esercitarsi le previste funzioni (concretantisi in atti di indirizzo e coordinamento e in poteri sostitutivi e suppletivi) di spettanza statale. Anche se nell'attuale stadio del processo di integrazione europea si assiste ad una crescente espansione del ruolo delle autonomie nel contesto del diritto comunitario, l'insieme delle funzioni che lo Stato e' chiamato ad esercitare nei rapporti con la Comunita' europea non puo' essere infatti rimosso e globalmente assunto dalle regioni - come preteso dai promotori del 'referendum' - ostandovi il principio di unita' indivisibilita' della Repubblica sancito dall'art. 5 Cost.. - Sul fondamento, nel richiamato principio, dei poteri e delle funzioni statali in questione, v., da ultimo, S. n. 126/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze