Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 23149

E' inammissibile, perche' rivolta contro norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2, d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede che le regioni "non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" posti in essere dallo Stato. Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, infatti, il peculiare reciproco atteggiarsi delle competenze statali e regionali in materia internazionale ed il loro inevitabile interferire chiamano in causa il principio - direttamente fondato nell'art. 5 Cost. - della leale cooperazione, il quale in primo luogo impone la preventiva conoscenza, da parte dello Stato, e quindi un dovere di preventiva informazione in capo alle regioni, circa le attivita' che le singole regioni intendano di volta in volta promuovere, e secondariamente, quale indefettibile strumento di tutela dell'esclusivita' degli indirizzi statali di politica internazionale - che ovviamente vanno salvaguardati prima che l'attivita' delle regioni venga intrapresa - la possibilita' dello Stato di opporre tempestivamente il proprio motivato diniego, peraltro sindacabile dalla Corte costituzionale. E poiche' la 'ratio' ispiratrice del quesito referendario non e' la sostituzione di un modello di coordinamento con altro diverso e - dal punto di vista della concretizzazione del richiamato principio - equivalente, bensi' l'eliminazione in radice di ogni forma di coordinamento fra Stato e regioni nella materia 'de qua', e' chiaro che la proposta abrogazione finisce col colpire, nel suo attuarsi nelle contestate disposizioni di legge, il precetto costituzionale e pertanto non puo' aver corso. - Riguardo al limite "gerarchico" del 'referendum' abrogativo, v. S. n. 16/1978; sulla spettanza alle regioni, come attivita' loro propria, dello svolgimento, nelle materie di loro competenza, di attivita' promozionali all'estero, v. S. n. 179/1987; sulla necessaria applicazione in ordine ad esse, a salvaguardia delle competenze statali, del principio di leale cooperazione e relative modalita', v. S. nn. 425/1995, 212/1994, 250/1993, 204/1993 e 472/1992. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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