Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1997
Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1997
- Data di deposito
- 10 febbraio 1997
- Data di decisione
- 30 gennaio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 75, Costituzione
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 23149
E' inammissibile, perche' rivolta contro norme a contenuto costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2, d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede che le regioni "non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" posti in essere dallo Stato. Come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato, infatti, il peculiare reciproco atteggiarsi delle competenze statali e regionali in materia internazionale ed il loro inevitabile interferire chiamano in causa il principio - direttamente fondato nell'art. 5 Cost. - della leale cooperazione, il quale in primo luogo impone la preventiva conoscenza, da parte dello Stato, e quindi un dovere di preventiva informazione in capo alle regioni, circa le attivita' che le singole regioni intendano di volta in volta promuovere, e secondariamente, quale indefettibile strumento di tutela dell'esclusivita' degli indirizzi statali di politica internazionale - che ovviamente vanno salvaguardati prima che l'attivita' delle regioni venga intrapresa - la possibilita' dello Stato di opporre tempestivamente il proprio motivato diniego, peraltro sindacabile dalla Corte costituzionale. E poiche' la 'ratio' ispiratrice del quesito referendario non e' la sostituzione di un modello di coordinamento con altro diverso e - dal punto di vista della concretizzazione del richiamato principio - equivalente, bensi' l'eliminazione in radice di ogni forma di coordinamento fra Stato e regioni nella materia 'de qua', e' chiaro che la proposta abrogazione finisce col colpire, nel suo attuarsi nelle contestate disposizioni di legge, il precetto costituzionale e pertanto non puo' aver corso. - Riguardo al limite "gerarchico" del 'referendum' abrogativo, v. S. n. 16/1978; sulla spettanza alle regioni, come attivita' loro propria, dello svolgimento, nelle materie di loro competenza, di attivita' promozionali all'estero, v. S. n. 179/1987; sulla necessaria applicazione in ordine ad esse, a salvaguardia delle competenze statali, del principio di leale cooperazione e relative modalita', v. S. nn. 425/1995, 212/1994, 250/1993, 204/1993 e 472/1992. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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