Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1997

Corte cost., sent. 10 febbraio 1997, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/1997
Data di deposito
10 febbraio 1997
Data di decisione
30 gennaio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Valerio Onida
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. hh), legge n. 13 del 12 gennaio 1991
  • art. 3, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • art. 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 23 agosto 1988
  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 13, comma 1, lett. e), legge n. 400 del 23 agosto 1988

Parametri

Massime

Massima n. 23179

E' inammissibile, in quanto verte su norme a contenuto, sia pure parzialmente, costituzionalmente vincolato, la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle disposizioni, a carattere del tutto generale e di natura esclusivamente o prevalentemente ricognitiva, contenute, riguardo alla funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa regionale, negli artt. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382, 4, primo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 2, comma 3, lett. d), e 13, comma 1, lett. e), legge 23 agosto 1988, n. 400, ed 1, comma 1, lett. hh), legge 12 gennaio 1991, n. 13. Il quesito proposto, infatti, non si limita ad investire (cio' che non troverebbe ostacoli di ordine costituzionale) norme disciplinanti modalita' o ipotesi concrete di esercizio, o di abilitazione all'esercizio, del potere statale di indirizzo e coordinamento, stabilite dal legislatore ordinario e dal medesimo disponibili, ma coinvolge il potere medesimo in se', nella sua esistenza e quindi, necessariamente, nel suo fondamento: fondamento che - contrariamente a quanto sostengono i promotori del 'referendum' - non risiede nelle norme di legge contestate, - alle quali altrimenti si verrebbe ad attribuire un valore superlegislativo che le stesse non hanno ne' possono avere - ma nella stessa Costituzione, posto che - come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato - in realta' sono le "esigenze unitarie sottese ai limiti costituzionalmente fissati alle competenze regionali, che "autorizzano lo Stato a esercitare nei confronti delle autonomie regionali (o provinciali) una funzione di indirizzo e coordinamento". Al che certo non vale obiettare che, nel caso, la richiesta di abrogazione riguarda solo la facolta' di esercitare il potere di indirizzo con atti non legislativi, - giacche' cio' che trova fondamento nella Costituzione e' proprio il riconoscimento, in via di principio, della possibilita' che la legge attribuisca al Governo, in forza di esigenze unitarie, non frazionabili e non localizzabili territorialmente, il potere in questione - e neppure che oggetto della richiesta sarebbero solo le prescrizioni procedimentali, perche', anche se questo fosse - e non e' - vero, in realta' le modalita' previste nelle norme generali incluse nel quesito - e sostanzialmente identificantisi con la competenza del Governo nella sua sede collegiale - coincidono con quelle che la Corte costituzionale ha indicato come garanzie minime costituzionalmente necessarie affinche' l'esercizio del potere governativo non si traduca nell'indebita sovrapposizione dell'amministrazione statale a quelle regionali nelle materie di competenza delle regioni, onde ancora una volta si tratterebbe di incidere su norme o su principi della Costituzione. - Riguardo alla improponibilita' del 'referendum' popolare nei confronti di norme a contenuto costituzionalmente vincolato, v., in particolare, S. nn. 16/1978 e 26/1981; su vari aspetti della problematica del potere statale di indirizzo e coordinamento, in relazione ai limiti coessenziali alle autonomie regionali, v. S. nn. 229/1989, 39/1971, 340/1983, 177/1988, 242/1989, 150/1982, 30/1992, 85/1990, 139/1990, 338/1989, 453/1991 e 124/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri); della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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