Corte costituzionale
Sentenza n. 175/1997
Corte cost., sent. 13 giugno 1997, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/1997
- Data di deposito
- 13 giugno 1997
- Data di decisione
- 5 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 87 del 29 gennaio 1994
- art. 110, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
- decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 417 del 27 dicembre 1989
- art. 10, decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 15, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 23324
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Il legislatore, infatti, nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' che gli va riconosciuta nella materia degli interventi sui trattamenti pensionistici e in particolare nella scelta del dato temporale cui si deve collegare la riforma conseguente alla sent. cost. n. 243 del 1993, ha rispettato il limite della razionalita' anche con riferimento alla stabilita coincidenza di detto termine con la data di cessazione dal servizio. - V. S. nn. 185, 205, 295 e 311/1995, 401 e 417/1996. red.: L. Tria
Massima n. 23325
Il discrimine temporale tra vecchio e nuovo regime che l'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 individua nella data di cessazione dal servizio si fonda su di un elemento univoco, valevole per tutti i destinatari della norma (certamente piu' oggettivo rispetto a quello della materiale liquidazione delle spettanze) e inidoneo quindi a vulnerare l'art. 3 Cost.. Ne' rilevano in contrario eventuali disparita' di fatto che possano in concreto riscontrarsi. - V. S. nn. 243/93, 103, 185, 188 e 295/1995, 417/1996. - V. massima A. red.: L. Tria
Massima n. 23326
Va confermato l'indirizzo ermeneutico secondo cui non danno luogo a un problema di costituzionalita' le disparita' derivanti da circostanze contingenti e accidentali, riferibili non alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente alla sua concreta applicazione: l'eventuale funzionamento patologico di una norma non puo' costituire presupposto per farne valere un'illegittimita' riferita alla lesione del principio di uguaglianza. - Cfr. sent. nn. 295 e 188/1995, 417/1996. - V. massima B. red.: L. Tria
Massima n. 23327
La particolare sequenza procedurale di cessazione dal servizio del personale della scuola, fondata sull'esigenza di preservare il regolare funzionamento degli apparati scolastici non incide in senso negativo sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), ma anzi comporta un allargamento della sfera dei soggetti che possono beneficiare della nuova normativa. - V. S. nn. 243/1993 e 439/1994. red.: L. Tria
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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